L’agevolazione fiscale rappresentata dai super ammortamenti di cui all’art.1 commi 91-94 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, non presenta alcun rivolto contabile, essendo che la stessa si concretizza semplicemente in una variazione in diminuzione del reddito complessivo operata in sede di dichiarazione dei redditi, senza che alcun maggiore ammortamento sia imputato a conto economico.
Poichè tuttavia la variazione in diminuzione del reddito complessivo trova la sua ragione, come dispone la norma, in una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, si deve ritenere che sia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, sia i conseguenti maggiori ammortamenti deducibili sotto forma di variazione in diminuzione del reddito complessivo debbano essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili. Quanto sopra senza che sia necessario apportare modifiche all’ordinario piano di ammortamento del bene, nella maggior parte dei casi rilevante in egual misura sia ai fini civilistici che fiscali , ma annotando separatamente i maggiori costi e i maggiori ammortamenti rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione in commento. Si evidenzia che i super ammortamenti non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.
Si tratta di un’agevolazione a rilascio graduale essendo che l’impresa ne beneficia nei vari esercizi man mano che maturano le quote di ammortamento e i canoni di leasing ordinariamente deducibili e fino al completamento della loro deduzione.
Essendo che, come prima visto, l’agevolazione è solo ai fini delle imposte sui redditi, consegue che la stessa non rileva ai fini IRAP, anche per quei soggetti che rilevano l’IRAP secondo le regole previste per le imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate con al risoluzione n.74/E del 14 settembre 2016 ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai criteri di applicazione della maggiorazione del 40% sui costi sostenuti per gli investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. La maggiorazione del costo d’acquisto è possibile per la sola acquisizione di beni materiali, con l’esclusione di fabbricati e di tutti quei beni la cui aliquota di ammortamento fiscale risulti inferiore al 6,5%. Per individuare la data dell’investimento occorre fare riferimento alle regole generali stabilite dall’art.109, commi 1 e 2 del TUIR, in particolare le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
In sostanza, se il bene agevolato non è ancora entrato in funzione al termine dell’anno di acquisizione, ferma restando la spettanza del beneficio, la deduzione della prima quota di ammortamento maggiorato, verrà rinviata al successivo periodo d’imposta.
La disciplina si applica nei confronti dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione operativa e dal settore economico di appartenenza. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti in Italia sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Inoltre come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.23/E del 26 maggio 2016, possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. La stessa circolare n.23/2016 ha riconosciuto la spettanza dei super ammortamenti anche per i contribuenti minimi.
La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% è esclusa per i soggetti che applicano il regime forfetario. In quest’ultimo caso, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal contribuente, inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali, non rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile che viene invece determinato attraverso l’applicazione di apposito coefficiente di redditività. I beni strumentali devono essere di uso durevole ed idonei ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Le agevolazioni spettano anche per i beni dati in comodato e usati dal comodatario in un’ attività strettamente funzionale alle esigenze produttive del comodante.