Il DL Sostegni ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5000 euro., di fatto molto limitato. L’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.
E’stata tuttavia prevista una forte limitazione, lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di lacune rate della rottamazione dei ruoli).
Lo stralcio, questa volta, non sara’ automatico, ma avvera’ secondo le modalita’ ed i termini stabiliti con decreto de l Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha gia’ pagato il debito, non avra’ diritto al rimborso delle somme versate.