Quale disciplina fiscale è applicabile alle società costituite tra professionisti? Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, il risultato d’esercizio deve considerarsi reddito d’impresa, trovando applicazione il principio generale con il quale qualsiasi reddito prodotto dalle società costituisce reddito d’impresa (principio di attrazione in materia societaria). L’impostazione viene ora radicalmente modificata dal provvedimento sulle semplificazioni in base al quale si vuole semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a società tra professionisti costituite ex art.10 L.183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art.5, comma 3 lettera c del TUIR. Di conseguenza il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, consentendogli di farlo valere anche ai fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dalla scelta del regime riservato alle società che è basato sul criterio di competenza e quello riservato alle associazioni tra professionisti che considera ai fini fiscali il criterio per cassa? Premesso che ad oggi non esiste nessuna disposizione di legge (in quanto il testo sulle è esaminato dalle Commissioni parlamentari) che assimili il regime di tassazione di tutte le STP, prescindendo dalla forma giuridica, a quello delle associazioni senza personalità giuridica. L’eventuale estensione alle STP a quest’ultimo tipo di tassazione, con la conseguente applicazione del principio di tassazione per cassa, penalizzerebbe fortemente i professionisti italiani rispetto a tutti gli altri concorrenti di altri paesi, in quanto non permetterebbe di espandere le STP , vincolate al regime applicabile alle associazioni professionali. Per contro il principio di cassa è sicuramente più favorevole soprattutto in un periodo di crisi che rende più difficili le prestazioni professionali. Tramite il regime di tassazione applicabile alle associazioni di artisti e professionisti non si rischia di dover pagare imposte su utili maturati ma non incassati ma rende più oneroso il sistema di tassazione applicabile alle persone fisiche per effetto della progressività Irpef attraverso i tre scaglioni di reddito 23%, 27% e 38% rispetto al sistema proporzionale tipico delle società di persone non trasparenti e delle società di capitali, con applicazione dell’Ires al 27%. A conti fatti non è conveniente la tassazione progressiva per i redditi prodotti dalle STP, superiori allo scaglione di reddito compreso tra 28.000 e 55.000 euro in cui si applica l’aliquota del 38%, quindi l’applicazione dell’Ires con la conseguente tassazione proporzionale risulterà veramente più vantaggiosa solo nelle ipotesi in cui la società dovesse essere in grado di produrre redditi particolarmente elevati,viceversa è conveniente utilizzare l’aliquota progressiva da applicare sul reddito dei singoli soci e l’effetto negativo della progressività tende ad attenuarsi quando il numero dei soci della STP è elevato.
STP: considerazioni sulla scelta del sistema di tassazione
STP: considerazioni sulla scelta del sistema di tassazione ultima modifica: 2014-08-01T19:38:14+02:00 da