Status di societa’di comodo

Viene attribuito lo status di societa’ di comodo alle societa’ commerciali nel caso di mancato superamento del test dei ricavi oppure alla dichiarazione di cinque periodi d’imposta in perdita fiscale (o di quattro periodi in perdita ed uno al di sotto del reddito minimo) il che comporta diverse penalizzazioni.

Ai fini delle imposte dirette si sostanziano nell’imputazione di un reddito minimo , nella maggiorazione dell’aliquota IRES  del 10,5% e nella preclusione del diritto al riporto “in  avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel periodo d’imposta in cui la societa’ risulta di comodo, inoltre, le perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

Si aggiungono le limitazioni riguardanti l’utilizzo del credito Iva emergente dalla dichiarazione Iva annuale, pertanto, per le societa’ di comodo nel periodo d’imposta 2018 sono preclusi il rimborso, la compensazione orizzontale in F24 (che riguarda la possibilita’ di compensare il credito Iva con alcuni tributi a debito) e la cessione a terzi del credito risultante al 31 dicembre 2018. Il credito Iva rimane, invece, disponibile per la compensazione interna (verticale) nelle liquidazioni Iva mensili o trimestrali.

Un’ulteriore penalizzazione riguarda le societa’ di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuano operazioni Iva per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti, in tali casi, opera la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito Iva delle successive liquidazioni periodiche e, pertanto, il credito Iva sarebbe perso in via definitiva.

Nessuna penalizzazione grava, invece, sulle societa’ che, pur rientrando in almeno una delle casistiche, possono beneficiare delle diverse cause di esclusione o di disapplicazione delle due discipline (societa’ non operative o  in perdita sistematica), e’pertanto opportuno iniziare sin da subito a valutare l’eventuale sussistenza di almeno una delle suddette cause.

Si ricorda che in mancanza di cause di esclusione o disapplicazione, e’ comunque possibile disapplicare la disciplina (ed evitare le descritte penalizzazioni), presentando interpello (facoltativo) o mediante un’ autonoma valutazione della sussistenza delle condizioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi o di un reddito minimo. Non e’, tuttavia, opportuno presentare l’interpello ancora prima che si sia chiuso il periodo d’imposta oggetto dell’istanza, posto che il valore dei beni e l’ammontare dei ricavi non sarebbero ancora accertati in via definitiva.

Status di societa’di comodo ultima modifica: 2018-11-28T06:08:57+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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