Startup innovative a vocazione sociale
Le startup innovative a vocazione sociale (S.I.a V.S.) rappresentano uno degli esempi più emblematici di quel processo di convergenza dei soggetti for profit verso i settori dei soggetti non profit.
Introduzione
L’impresa sociale nasce negli anni ’90. I sostenitori di tale “nuovo” (per l”epoca) istituto giuridico ponevano l’accento sulla possibilità di supportare un’organizzazione capace di essere efficiente come un’impresa e, allo stesso tempo, creare valore sociale come un’organizzazione capace di essere efficiente come un’impresa e, allo stesso tempo, e, allo stesso tempo, creare valore sociale come un’organizzazione con fini mutualistici, permettendo agli enti di cui al Libro V del codice civile di conformarsi come impresa sociale legando la speciale qualifica al perseguimento di utilità sociale e alla realizzazione di finalità d’interesse generale (tali finalità devono generare almeno il 70% dei ricavi complessivi).
Le S.I.a V.S.
Le startup innovative a vocazione sociale (S.I.a V.S.) rappresentano uno degli esempi più emblematici di quel processo di convergenza dei soggetti for profit verso i settori dei soggetti non profit. Le S.I.a V.S. sono una specie delle Startup Innovative ed entrambi sono società di capitali, devono avere sede principale in Italia, devono essere di nuova costituzione o costituite da non più di cinque anni, non devono essere quotate, non possono avere più di cinque milioni di euro di valore della produzione annua, non possono distribuire utili e devono svolgere attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
La S.I.a V.S. deve operare a differenza della Startup Innovativa “normale” nell’ambito dei settori previsti per le imprese sociali che, come abbiamo visto, sono di particolare valore sociale.
Le agevolazioni
Le agevolazioni fiscali si riferiscono, in particolare, agli investimenti nel capitale sociale di una S.I.a V.S e possono essere fruite sia da persone fisiche che giuridiche. L’agevolazione consiste:
a) per le persone fisiche soggette all’Irpef, in una detrazione d’imposta lorda di un importo pari al 25% dei conferimenti effettuati, fino ad un importo massimo di € 500.000, per ciascun periodo d’imposta agevolato;
b) per le persone giuridiche soggette all’Ires, in una deduzione dal proprio reddito complessivo di un importo pari al 27% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore ad € 1.800.000.
Ricordiamo che lo Stato riconosce le stesse agevolazioni fiscali anche alle Startup Innovative non a vocazione sociale, ma le percentuali di detrazione/deduzione previste sono più contenute (rispettivamente 19% e 20%).
Dalle S.I.a V.S. alle Società Benefit
Il destino delle S.I.a V.S. non è quello di rimanere per sempre startup, ma è quello di diventare imprese appetibili e potenziali investitori ed è per questo che la durata delle agevolazioni è di 5 anni dalla costituzione (e sempre che vengano mantenuti, anno per anno, i requisiti previsti). Decorso tale termine, la Startup viene cancellata dall’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese e tale società potrà entrare nell’alveo delle Società Benefit. A quel punto viene meno anche il divieto di distribuzione degli utili che, come abbiamo visto, rappresenta (oltre a vari altri) un requisito essenziale per l’acquisizione dello status di S.I.a V.S..
Conclusioni
Con l’introduzione nel nostro ordinamento di dette società si è previsto l’obbligo di predisporre una relazione che dia conto dell’impatto generato dalle attività svolte. Come già sottolineato, ad oggi, l’Italia è il primo paese UE che assegna dignità giuridica alle imprese for Benefit, attraverso la disciplina sulle Società Benefit, regolate con i commi dal 376 al 384 della legge n.208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016). Si è provveduto a fornire un’idea dei possibili benefici legati al nuovo fenomeno delle startup a vocazione sociale, che potrebbero essere prodromiche alle Società Benefit.