Affiancate alle agevolazioni più importanti, riservate dal legislatore alle start-up innovative con l’intento/obiettivo di favorire e stimolare l’innovazione tecnologica nel mondo imprenditoriale, alleggerendo le società medesime dagli oneri amministrativi di rito, sono previste ulteriori “misure” certamente non trascurabili. Queste agevolazioni sono rivolte alle società che si qualificano come “innovative”, secondo i dettami dell’art. 25 del Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012), oltre che agli incubatori certificati.
In particolare, ci occuperemo qui dell’agevolazione istituita dall’art. 26, c. 8 D.L. 179/2012, la quale prevede che le start-up innovative e gli incubatori certificati siano esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, pertinenti gli adempimenti/pratiche telematiche da espletare per l’iscrizione al Registro delle Imprese territorialmente competente (Camera di Commercio); allo stesso modo, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per la sede legale, oltre che per le eventuali unità locali operative.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11.06.2014, n. 16/E, precisa che l’eventuale perdita dei requisiti da parte della società determina la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Ne consegue che, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro medesimo, scatta l’obbligo di pagamento (nei termini ordinari) dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale camerale. A suffragio della succitata circolare dell’Agenzia delle Entrate, è intervenuto un comunicato stampa congiunto del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere del 12.06.2014, dal quale si desume che, per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti camerali si deve intendere esteso a tutti gli atti depositati da tali società al Registro delle Imprese (essendo anche l’incubatore certificato una società di capitali), incluso il bilancio d’esercizio.
L’esonero dal pagamento degli oneri legati all’attività imprenditoriale di tali tipi di società e degli incubatori certificati è previsto anche per gli atti successivi all’iscrizione al Registro delle Imprese, tra cui l’aumento di capitale sociale. La durata massima delle esenzioni dal pagamento di bolli e diritti camerali è di 5 anni, a partire da quello in cui è avvenuta l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese.
Da inizio 2017, per effetto della legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), è entrata in vigore una norma che prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti camerali anche per le Pmi innovative. Gli atti costitutivi delle start-up innovative, Pmi innovative e incubatori certificati, redatti con il modello standard tipizzato, secondo i dettami del Codice dell’amministrazione digitale, nonché quelli redatti per atto pubblico, ossia con l’intervento del notaio, in caso di contestuale iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Nel caso di una nuova società, la richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese si presenta in via telematica, apponendo la firma digitale a una pratica denominata “Comunicazione Unica”, la cui compilazione comprende anche le sezioni destinate all’Inps e all’Inail; l’iscrizione alla sezione speciale si affianca alla normale e obbligatoria iscrizione alla sezione ordinaria del Registro medesimo.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla sezione speciale di una società già costituita, si procede come sopra nella predisposizione di una pratica “Comunicazione Unica”, trasmettendola telematicamente al Registro delle Imprese. L’esenzione dal pagamento dei bolli e dei diritti camerali per tutti gli atti depositati al Registro delle Imprese è espressamente prevista dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale, permanendo fin quando la società conserva lo status di start-up/pmi innovativa.
Start-up innovative
Start-up innovative ultima modifica: 2019-10-07T06:08:20+02:00 da