Le start up innovative sono state introdotte con il D.L. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“, convertito con modifiche dalla L. 221/2012. Le disposizioni ivi contenute sono state introdotte nel panorama legislativo italiano con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare di quella giovanile.
Tra i principali vantaggi e agevolazioni fiscali che nascono dalla creazione di una start up innovativa si annoverano:
- l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria per l’iscrizione nel Registro delle imprese;
- il credito d’imposta del 35% per l’assunzione di personale altamente qualificato fino a una soglia massima di 200mila euro annui per ogni impresa;
- i contratti di lavoro rinnovabili. Difatti, in deroga a quanto stabilito dalla riforma del lavoro, i contratti a tempo determinato di 36 mesi possono essere rinnovati per ulteriori 12 mesi;
- il crowdfunding, ovverosia la possibilità di raccogliere fondi attraverso piattaforme online, in base alla normativa CONSOB;
- gli incentivi fiscali per investimenti da parte di privati o società in start up innovative con benefici maggiori per le start up a vocazione sociale, ossia quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all’art.2, comma 1, del DLgs.155/2006;
- l’internazionalizzazione attraverso il sostegno dell’Agenzia ICE che si occupa della promozione all’estero delle imprese italiane;
- la remunerazione con strumenti finanziari della start up innovativa. Difatti, per le start up innovative è stato introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori, nonché agli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. L’ incubatore certificato è una società di capitali, anche cooperativa, residente in Italia che segue e accompagna il processo di avvio e di sviluppo delle start up innovative, dall’idea imprenditoriale fino alla sua concreta realizzazione. L’incubatore certificato, per assolvere a tali funzioni e usufruire delle agevolazioni fiscali e incentivi allo sviluppo tecnologico e occupazionale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- disporre di strutture adatte, anche immobiliari, ad accogliere la start up innovativa, con spazi adeguati all’istallazione di attrezzature per effettuare test, ricerca e verifica;
- avere a disposizione attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, come per esempio l’accesso alla rete internet, macchinari per la realizzazione di test e prototipi, ecc.;
- essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
- avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partnerfinanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;
- avere un’esperienza certificata nell’attività di sostegno a start up
L’incubatore certificato deve dichiarare, mediante autocertificazione firmata dal legale rappresentante, di possedere i suddetti requisiti. L’autodichiarazione va allegata al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.
Tali incentivi fiscali sono destinati sai alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES). Destinatari del beneficio fiscale in oggetto sono le persone fisiche e le imprese che investono in start-up innovative.
Il regime prevede che ai privati che investono in star-up innovative sia concessa una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% dell’importo investito nel capitale sociale, sino ad un importo massimo di 500 mila euro l’anno.
Per gli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell’energia, il tasso di detrazione dell’imposta lorda per tali privati aumenta al 25%.
Si ricorda che le start-up innovative sono società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
-sono costituite da meno di 5 anni
-hanno sede principali in Italia o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
-presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
-non distribuiscono e non hanno distribuito utili
-non sono quotate su un mercato regolamentato
-hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico
-soddisfano almeno uno dei seguenti tre criteri:
a) almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo
b) l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato ( privativa industriale) oppure titolare di software registrato.
Gli incentivi operano sia in caso di investimenti diretti tramite conferimenti in denaro, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.
Il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data dell’investimento, interviene una cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2017, del Decreto ministeriale del 9 agosto 2017, sono state introdotte alcune novità per gli incentivi a sostegno delle startup innovative.
In particolare:
- possono accedere alle agevolazioni anche le società costituite da non più di 60 mesi
- sono ammissibili al finanziamento gli investimenti per marketing e web marketing
- sono finanziabili anche i marchi, oltre ai brevetti e alle licenze
- è introdotta una ulteriore modalità di erogazione su presentazione di fatture non quietanzate, in aggiunta a quanto già previsto.