La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.27070 del 15 novembre 2017, ha affermato che non sussiste stabile organizzazione ai fini dell’Iva nell’ipotesi in cui la casa madre estera disponga in Italia di un solo “collaboratore a progetto”, il quale si limiti ad acquistare servizi pubblicitari per conto della casa madre. Il collaboratore, non realizzava alcuna cessione di beni o prestazione attiva di servizi, limitandosi ad acquisire servizi per la pubblicizzazione dell’attività svolta da parte della società estera.
Fermo restando che i criteri per individuare la presenza di una stabile organizzazione ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi sono distinti e autonomi, anche per l’Iva. Verificata l’esistenza di un’organizzazione materiale che può configurare un centro di attività stabile del soggetto estero, resta però da verificare, ai fini dell’Iva, che l’elemento materiale sia corredato dalla presenza di mezzi umani (requisito non essenziale ai fini delle imposte sui redditi) e che questi siano in grado sia di ricevere che di effettuare i servizi riconducibili alla casa madre.
La suddetta sentenza della Corte di Cassazione modifica i seguenti presupposti che erano considerati necessari affinché si poteva considerare una stabile organizzazione:
a) una sede di affari;
b) la staticità della sede d’affari ovvero la stabilità territoriale e spaziale;
c) la condizione che l’impresa non residente svolga, in tutto o in parte, la propria attività nel territorio dello stato per mezzo di tale sede fissa d’affari: è necessario identificare una connessione strumentale della sede fissa con l’attività d’impresa.
Vale la pena di ricordare che, per configurare una stabile organizzazione, precedentemente alla pronuncia della Corte di Cassazione, non era necessario che questa aveva carattere “produttivo” né la presenza di personale dipendente: indispensabile risultava il presupposto della fissità territoriale, spaziale e temporale.
Tale requisito della sede fissa di affari doveva essere interpretato nel necessario legame tra la sede di affari ed il luogo geografico, nel senso che sul territorio dello Stato contraente dev’essere localizzato un luogo rilevante per il business dell’impresa. Inoltre la sede di affari deve essere utilizzata in modo costante e permanente dall’impresa non residente: la stabile organizzazione materiale non dovrebbe ricorrere quando la presenza sul territorio si protrae per un periodo non superiore a 6 mesi (eccezione fatta per le attività stagionali/ricorrenti e per quelle che per loro intrinseca natura sono di breve durata).