Nella predisposizione dei bilanci attualmente in fase di chiusura, e’possibile sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricorrendo al regime derogatorio di cui all’art.60 comma 7-bis e ss. del DL n.104/2020 (conv. L.n.126/2020). Le motivazioni della sospensione devono essere indicate in Nota integrativa. La norma, originariamente introdotta con riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, e’ stata prorogata con successivi interventi legislativi. Da ultimo, l’art.3 comma 8 del DL. n.198/2022, conv. L.14/2023, ne prevede l’applicazione, oltre che con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, anche con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023.
Non si riscontrano dubbi operativi per le micro imprese, ossia quelle imprese esonerate dalla predisposizione della nota integrativa ai sensi dell’art. 2435-ter, comma 2 , c.c. che possono senza alcun problema applicare l’agevolazione prevista dalla normativa.
I soggetti che applicano la norma derogatoria devono destinare a riserva indisponibile l’utile di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata nell’esercizio. Se nell’esercizio la quota di utile accantonata a riserva e’inferiore alla quota di ammortamento sospesa, e’ obbligatorio integrare la riserva con gli utili (o altre riserve disponibili) degli esercizi precedenti. In mancanza, la riserva sara’ integrata con gli utili degli esercizi futuri.
Anche per i bilanci 2022 i soggetti che decidono di applicare l’agevolazione devono destinare l’utile a riserva indisponibile di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento sospesa. Di fatto, l’accantonamento dell’utile a riserva si va a sommare a quella destinata con riferimento agli ammortamenti 2020 e 2021.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione le societa’ di persone e le imprese individuali che adottano la contabilita’ semplificata.
Un ragionamento diverso riguarda le societa’ di persone e le imprese individuali che, invece, adottano la contabilita’ ordinaria alle quali si applica la normativa della sospensione degli ammortamenti.
E’ obbligatorio verificare se l’immobilizzazione debba essere ridotta per una perdita durevole di valore, a prescindere dalla sospensione dell’ammortamento. Pertanto, anche se dovessero essere sospesi gli ammortamenti, nulla vieta che vi sia una perdita di valore durevole tale da obbligare il redattore del bilancio ad operare una svalutazione dell’immobilizzazione.
Sotto il profilo fiscale il soggetto che decide di applicare la norma agevolativa ha la facolta’, ma non l’obbligo, di dedurre extracontabilmente la quota di ammortamento sospesa, sia ai fini Ires che Irap. Il soggetto che applica l;’agevolazione puo’ decidere, quindi, di sospendere sia contabilmente che fiscalmente l’ammortamento.
La decisione e’ fiscalmente rilevante in quanto il soggetto che applica la deduzione extracontabile della quota di ammortamento sospesa ha l’obbligo di rilevare la fiscalita’ differita; se, invece, il soggetto sospende l’ammortamento sia contabilmente che fiscalmente, non si generano disallineamenti tra il valore civilistico e il valore fiscale del cespite.