Sponsorizzazioni sportive e deducibilità

Sponsorizzazioni sportive e deducibilità

La mancata dimostrazione di un “proporzionato” ritorno economico non necessariamente può compromettere la deducibilità di sponsorizzazioni sportive da parte dell’impresa sostenitrice. Infatti, l’impegno finanziario sostenuto a titolo di sponsorizzazione, così come ogni altro costo connesso con l’attività svolta, rappresenta un rischio per l’imprenditore, il quale, pur operando nel tentativo di aumentare i propri ricavi e acquisire nuova clientela, non può avere la certezza di raggiungere gli obiettivi sperati.

Le spese pubblicitarie sono deducibili dal reddito d’impresa dello sponsor qualora inerenti. L’inerenza delle spese di sponsorizzazione, sostenute per la promozione della propria immagine o dei prodotti, non possono essere legate alla sicura crescita del fatturato; pertanto il Fisco non potrà richiedere alcuna prova del collegamento diretto tra l’onere sostenuto e le (eventuali) maggiori vendite, con ciò è garantita la piena deducibilità dei corrispettivi erogati a favore degli enti sportivi dilettantistici per lo svolgimento di specifiche attività promozionali a favore del committente.

L’esibizione dei contratti sottoscritti tra le parti, la prova del reale svolgimento delle attività promozionali a favore del committente (striscioni pubblicitari, logo su indumenti sportivi, locandine promozionali) nonchè l’avvenuto pagamento delle prestazioni soddisfano i presupposti per l’applicazione del principio della presunzione assoluta che considera le sponsorizzazioni deducibili quali spese promozionali ai sensi dell’art.108 del TUIR.

Le somme erogate da un’impresa a favore di un’associazione sportiva dilettantistica fino all’importo annuo di 200.000 euro costituiscono spese di pubblicità completamente deducibili in capo al soggetto erogante qualora destinate a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa per effetto di una specifica attività promozionale svolta dal ricevente.

Sponsorizzazioni sportive e deducibilità ultima modifica: 2016-08-03T06:10:10+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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