Split payment

Lo split payment consiste, sostanzialmente, in un meccanismo di scissione dell’IVA, in base al quale, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti si alcune amministrazioni pubbliche per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi.
In pratica, si assiste ad una “scissione” tra il cedente/prestatore, soggetto che secondo le regole ordinarie è il debitore d’imposta e il cessionario/committente (PA) a cui viene attribuito l’onere di versare l’imposta.
Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.
Le pubbliche amministrazioni interessate alla norma sono le seguenti:
– Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
– enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi;
– camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– istituti universitari;
– aziende sanitarie locali;
– enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
– enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza.
Il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni per le quali le suddette amministrazioni non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Il decreto attuativo (art. 1) stabilisce che il nuovo regime va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972).

Il decreto definisce gli adempimenti operativi in capo ai soggetti che effettuano operazioni (cessioni/prestazioni) nei confronti dei suddetti enti pubblici (non sono comunque interessati i soggetti i cui compensi per prestazioni di servizi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali, ad esempio, i professionisti).
Nel dettaglio, i fornitori delle P.A.:
– devono emettere regolarmente la fattura rispettando le indicazioni prescritte dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e apponendo l’annotazione scissione dei pagamenti” sulla medesima;
– devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972;
– non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Passando agli adempimenti cui sono chiamati gli enti pubblici, il decreto, innanzitutto, stabilisce che, per le operazioni soggette al nuovo regime, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.
Tuttavia, per semplificare un po’ gli adempimenti:
– viene consentito all’amministrazione acquirente di scegliere di anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura;
– nella vigenza del meccanismo di split payment, non è possibile applicare il regime dell’IVA a esigibilità differita.
Passando alle modalità più prettamente operative connesse al versamento dell’IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente, viene stabilito che il versamento può essere effettuato, a scelta dell’ente, con una delle seguenti modalità:
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
Il versamento quindi deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo:
a) tramite modello F24 Enti pubblici, per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia;
b) tramite modello F24 per le amministrazioni, diverse da quelle di cui sopra, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane;
c) direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203 per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Inoltre, le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l’esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
Split payment ultima modifica: 2015-02-02T20:03:57+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo