Spesometro e comunicazioni Iva, quando si applica il ravvedimento operoso

Sulle modalità di ravvedimento delle violazioni relative al “contenuto” delle comunicazioni fatture emesse e ricevute e la comunicazione delle liquidazioni periodiche, ovvero al loro mancato invio, è intervenuta la risoluzione 104/E/2017, le cui conclusioni risultano condivisibili.

Ne deriva, come peraltro già dalla circolare 41/E/2011, che quello che viene da taluni denominato “ravvedimento sprint”, in realtà non esiste; vi sono, infatti, nell’ordinamento delle sanzioni edittali graduate a seconda del momento in cui interviene l’adempimento tardivo, alle quali penalità si applicano le ordinarie riduzioni del ravvedimento operoso.

Così se la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche viene presentata per la prima volta con 10 giorni di ritardo, alla sanzione minima di 250 euro (500 euro, ridotta alla metà) si applicheranno le sanzioni ridotte del ravvedimento a seconda del momento in cui la penalità risulta effettivamente regolarizzata (se ad esempio viene versata nei 90 giorni, la riduzione è pari a 1/9, cioè 27,78 euro).

Rimane tuttavia il problema di eventuali violazioni cosiddette “prodromiche”, quali l’omessa fatturazione o l’indebita detrazione Iva commesse in una determinata liquidazione periodica, con la conseguenza  che se il contribuente intende regolarizzare la fattura non emessa dovrà anche regolarizzare l’infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni. Per le situazioni di omessa fatturazione viene prevista una sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non fatturato.

Se il contribuente esegue il ravvedimento operoso alla sanzione minima del 90% occorre applicare le riduzioni previste dall’art.13 del Dlgs.472/1997.

Se ad esempio il ravvedimento viene eseguito dopo il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva “di competenza” occorre eseguire il ravvedimento anche per:

  1. infedele dichiarazione annuale Iva;
  2. la nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Non deve essere eseguito il ravvedimento anche per l’eventuale minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazione periodica.

Se il contribuente non utilizza il ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni effettuate, l’ufficio dell’amministrazione, se provvede a contestarle, deve applicare il principio del cumulo giuridico di cui all’art.12 del Dlgs.472/1997.

In presenza di omessa fatturazione che determina l’infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche e l’infedele dichiarazione annuale Iva, l’ufficio dovrà considerare la più grave di queste e applicare (alla più grave) l’aumento da 1/4 al doppio previsto dal comma 1 dell’articolo 12. Tale sanzione unica risulta definibile a 1/3 sulla base dell’articolo 17 del Dlgs.472/1997.

Non si ritiene, invece, dovuta alcuna sanzione (tantomeno ridotta) in relazione allo spesometro p osto che quest’ultimo si riferisce alla trasmissione delle fatture emesse e ricevute. Se ad esempio la fattura viene emessa con 10 mesi di ritardo, la stessa dovrà essere compresa nella comunicazione dei dati delle fatture emesse in quel periodo.

Spesometro e comunicazioni Iva, quando si applica il ravvedimento operoso ultima modifica: 2017-11-03T06:05:21+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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