Secondo quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.94908/2013, i soggetti con liquidazione Iva mensile devono trasmettere, entro il 10 aprile di ciascun anno, le comunicazioni relative allo spesometro riferite all’anno d’imposta precedente, mentre gli altri soggetti entro il 20 aprile.
Pertanto per l’anno d’imposta 2015, salvo proroghe dell’ultima ora, lo spesometro dovrà essere inviato alle date sopraindicate. Dal punto di vista soggettivo, sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, compresi i soggetti in contabilità semplificata e i soggetti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti relativi alle operazioni esenti ai sensi dell’art.36-bis del Dpr. n.633/72.
Sotto il profilo oggettivo, invece, la comunicazione riguarda tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva:
-di qualsiasi importo, se soggette all’obbligo di emissione della fattura;
-di importo non inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura.
Tuttavia, per le operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione, il limite di 3.600 euro comunque non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura:
-su base volontaria;
-su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.