Ultima chiamata per lo spesometro annuale. Per effetto delle novità apportate dal D.L. 193/2016, infatti, a decorrere dal 01/01/2017, l’invio dello spesometro con periodicità “trimestrale” ha sostituito quello “annuale”. Resta fermo, quindi, l’adempimento previsto entro il prossimo 10/04/2017 per i contribuenti “mensili” e 20/04/2017 per i contribuenti “trimestrali”, relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nell’anno 2016; si tratta, in particolare, delle operazioni (attive e passive) per le quali:
- è previsto l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare;
- non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell’Iva).
A tal fine va utilizzato, come di consueto, il modello di comunicazione “polivalente” Sono esonerati dall’adempimento in esame i contribuenti che si av2algono del regime forfettario (L. 190/2014) o del regime di vantaggio (articolo 27 del D.L.98/2011).
Inoltre, ad oggi, non è stata ancora stabilita per il 2016 (come, invece, fino allo scorso anno), a favore di commercianti al dettaglio e operatori del settore turistico, l’esclusione dall’obbligo di comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro al netto di Iva. In mancanza di uno specifico provvedimento al riguardo, vale quanto “ordinariamente” previsto.
Restano, invece, soggette all’obbligo di comunicazione mediante modello polivalente (quadro TU) le operazioni in contanti legate al turismo effettuate, presso commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e agenzie di viaggio, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dall’Italia, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro.
Si rammenta, poi, che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie (in quanto oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat), quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Aspetto sul quale va posta particolare attenzione è quello riguardante le comunicazioni soppresse per effetto delle novità apportate dal D.L. 193/2016; sono state abolite, infatti, rispettivamente:
- la comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili; in mancanza di una specifica decorrenza della soppressione, si ritiene che tali dati siano comunque da comunicare, per l’anno 2016, nell’ambito del modello polivalente;
- la comunicazione relativa le operazioni di acquisto effettuati presso operatori sammarinesi, a partire dalle autofatture annotate dal 01/01/2017;
- la comunicazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti “black list” (D.L. 40/2010), già a decorrere dall’anno 2016.
Riguardo a quest’ultima casistica si ritiene che, pur venendo meno l’obbligo di comunicazione “black list”, le relative operazioni siano da rilevare nell’ambito dello spesometro in quanto applicabile ciò che è ordinariamente previsto per le operazioni con l’estero. Si attendono, però, chiarimenti sul punto.
Altro chiarimento che si attende ai fini dell’adempimento in esame riguarda i soggetti che hanno inviato i dati al Sistema TS, ai fini della predisposizione del modello precompilato. L’Agenzia delle Entrate, richiamando la legge di Stabilità 2016, aveva previsto l’esonero di inserire i medesimi dati nello spesometro.
Considerato che tale esonero riguardava l’invio dei dati del 2015 e non essendovi ad oggi indicazioni al riguardo, si ritiene che lo stesso non operi per i dati relativi al 2016