L’art.21 del DL 31.5.2010 n.78 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, rese e ricevute, di importo almeno pari a 3.000 euro. (c.d. spesometro). A decorrere dal 2012, la comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali: è previsto l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare; non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (a lordo dell’Iva).Il modello da utilizzare è denominato “Modello di comunicazione polivalente” con il quale vanno comunicate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“Spesometro”); le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi Iva, a decorrere dall’01/10/2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali”; gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, a decorrere dalle operazioni annotate dall’01/10/2013; le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto ( e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari pari o superiore a 1.000 euro. La “comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva” (“Spesometro”) va effettuata a regime ( 2013 e successivi) entro: il 10 Aprile dell’anno successivo per i soggetti in liquidazione Iva mensile e per il 20 Aprile dell’anno successivo per tutti gli altri soggetti. I soggetti obbligati ad osservare l’adempimento in esame sono tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, ivi inclusi i soggetti in contabilità semplificata. Tali soggetti devono comunicare all’amministrazione finanziaria: i dati concernenti le operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini Iva (clienti); i dati concernenti le operazioni ricevute da soggetti titolari di partita Iva (fornitori); i dati delle operazioni rese a consumatori finali nei confronti dei quali non sono state emesse fatture. I soggetti tenuti all’obbligo della comunicazione sono: gli enti non commerciali per le operazioni rese e ricevute riferibili all’attività commerciale ed agricola (ancorchè la stessa non sia svolta in modo prevalente); i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia; i curatori fallimentari e commissari liquidatori; i soggetti in contabilità semplificata; i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”.Sono esclusi, invece, dall’obbligatorietà della trasmissione della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva: i contribuenti minimi; lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. Si ricorda inoltre che esiste una tipologia di contribuenti che, sebbene non siano stati interessati dall’adempimento in commento nello scorso periodo d’imposta, sono tenuti ad assolvere l’adempimento in commento per le operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014: ci si riferisce ai commercianti al minuto che a richiesta del cliente emettono fattura e che annotano l’importo unitamente ai corrispettivi giornalieri. Pertanto dagli invii per il periodo di imposta 2014 tali contribuenti saranno tenuti a comunicare tutte le operazioni certificate da fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, così come se l’emissione della fattura fosse obbligatoria, senza tener conto del limite di € 3.600 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione: le importazioni, le esportazioni. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. Tale scelta deve essere esercitata tramite il nuovo modello approvato ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Non devono essere comunicati gli acquisti di carburante qualora questi avvengano attraverso il pagamento con i cosiddetti sistemi elettronici (carte di credito). Permane invece l’obbligo nel caso in cui , al contrario, l’acquirente utilizzi la scheda carburante, anche inserendo i dati come documento riepilogativo. Occorre osservare che il modello di comunicazione polivalente non prevede la possibilità di firma, nè da parte del contribuente, nè da parte del dell’intermediario delegato. Per tali ragioni si è avvertita la necessità di avere precise indicazioni in merito ai relativi obblighi di conservazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che lo spesometro è un modello di comunicazione e non di dichiarazione e per tale motivo non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. Tuttavia l’Amministrazione Finanziaria ricorda che: l’intermediario è comunque obbligato a consegnare al contribuente l’impegno a trasmettere la comunicazione nonchè, entro 30 giorni dalla scadenza per l’invio, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione; l’intermediario potrà conservare le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate anche su supporto informatico nel rispetto delle modalità prescritte per l’archiviazione elettronica sostitutiva. A dieci giorni di distanza dalla prima scadenza (10 aprile 2015) prevista per l’invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nel 2014 da parte dei contribuenti mensili, un provvedimento pubblicato ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate introduce alcune semplificazioni invocate a più riprese dagli operatori. In primo luogo il provvedimento va incontro alle esigenze manifestate da parte di dettaglianti e operatori turistici, escludendo per tali soggetti l’obbligo di segnalazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Tale semplificazione, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dai dettaglianti turistici, consentendo a questi ultimi un invio “light”. In secondo luogo, modificando il precedente provvedimento del 5 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso anche per quest’anno l’obbligo di comunicazione da parte di enti pubblici e amministrazioni autonome, già esonerati con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013. La modifica, spiega la stessa Agenzia, è finalizzata a evitare ulteriori incombenze in capo a questi soggetti, già impegnati ad adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per via dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica Pa e di split payment.