Medici, infermieri, farmacie e strutture sanitarie hanno tempo fino a domani, mercoledì 31 gennaio 2024 per trasmettere, per via telematica, al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai loro pazienti e clienti nel secondo semestre 2023. Saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 2024.
Più nel dettaglio, la scadenza interessa:
- le strutture sanitarie accreditate al Ssn, quelle autorizzate non accreditate, e le strutture appartenenti alla Sanità militare
- le farmacie e le parafarmacie
- i medici chirurghi e gli odontoiatri
- gli psicologi, gli infermieri, i tecnici radiologi, gli ostetrici e gli ottici e, dal 2019, gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie tecniche e di prevenzione istituiti con il decreto del ministero della salute del 13 marzo 2018 (fisioterapisti, podologi, igienisti dentali, eccetera) e gli iscritti all’albo dei biologi
- gli infermieri pediatrici iscritti all’albo.
Negli anni, la platea dei chiamati all’adempimento è aumentata e gli ultimi arrivati sono gli infermieri pediatrici, che debuttano con i dati relativi dalle prestazioni effettuate nel 2023, per quest’anno potranno presentare, entro il 31 gennaio, una comunicazione unica per tutto il 2023.
Le informazioni da comunicare riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.
Movimentato anche l’andamento delle date di scadenza più volte modificate. Fino al 2020 la comunicazione avveniva con cadenza annuale. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, in attesa dell’entrata a regime della scadenza mensile, la trasmissione è stata semestrale. Dal 2024 il flusso doveva diventare mensile, con scadenza entro la fine del mese successivo alla data di pagamento certificato dal documento fiscale rilasciato al paziente, ma non sarà così.
Il decreto “Adempimenti”, infatti, è intervenuto ancora una volta sulla scadenza trasformandola in semestrale a regime. In particolare, prevede l’articolo 12 del Dlgs n. 1/2024, il flusso dovrà seguire la cadenza temporale fissata da un decreto Mef.