Ai sensi dell’art.15, comma 1, lett.c) del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica.
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11 sono quelle sostenute per: prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica; prestazioni specilaistiche; analisi, indagini radioscopiche; prestazioni chirurgiche; ricoveri per degenza o collegati ad interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali; acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie; assistenza infermieristica e riabilitativa.
Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto per motivi di salute.
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da “scontrino parlante”, in cui risultano specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonchè il codice fiscale del destinatario.
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi. Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione “dispositivo medico”.
In linea generale, si considerano protesi:
-gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato; gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili; gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento e platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse.
Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
Premessa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica, la detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.