Spese pubblicitarie non più ammortizzabili!

Le spese pubblicitarie non sono più ammortizzabili!

Cambiano le regole civilistiche e fiscali per le spese di pubblicità e rappresentanza. Nel bilancio 2016, in forza del principio contabile OIC 24 (aggiornato con il Dlgs.139/2015), gli oneri pubblicitari, anche se sostenuti per il lancio di nuovi prodotti o per campagne commerciali di particolare importanza, non sono più capitalizzabili, dovendosi altresì stornare dall’attivo le quote residue ereditate da anni precedenti.

Con il bilancio 2016 le spese pubblicitarie dovranno essere imputate interamente a conto economico. Il documento OIC 24 stabilisce che la nuova impostazione deve essere applicata retroattivamente  eliminando i residui oneri capitalizzati fino al 2015 ed imputando lo storno a diretta riduzione del saldo di apertura del patrimonio netto.

Le ricadute fiscali: il milleproroghe modifica il Tuir stabilendo che per tutti gli oneri pluriennali la deduzione segue le regole fissate dai principi contabili senza alcuna deroga o modifica fiscale. L’eliminazione dell’attivo delle spese capitalizzate in precedenza non genera costi deducibili, ma si prosegue il processo di ammortamento fiscale avviato fino al 2015 (variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi) .

Dal 2016, crescono i limiti di deducibilità –commisurati ai ricavi e altri proventi della  gestione caratteristica- delle spese di rappresentanza ; 1,5% fino a 10 milioni (in luogo del previgente 1,3%); 0,6 (in luogo del previgente 0,5% sulla parte tra 10 milioni e 50 milioni e 0,4% (in luogo del previgente 0,1%) sulla parte che eccede 50 milioni . Nessuna modifica invece si registra ai fini Irap.

Spese pubblicitarie non più ammortizzabili! ultima modifica: 2017-03-02T06:03:32+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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