Dall’imposta lorda di detrae un importo, pari al 19% dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad auro 1.000 per ciascuna annualità.
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purchè il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
L’art. 35, comma 2 del DL n.223 del 2006 dispone che all’atto della cessazione dell’immobile, anche se assoggettato ad Iva, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si avvalsa di un mediatore, e nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del mediatore
b) il codice fiscale o la partita Iva
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione
d)l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali ( quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n.455 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti per avere diritto alla detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezione ivi previste.
La detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare.
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di Commercio ai sensi della legge n.39 del 1989.
La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata a un solo proprietario.
Se a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato.
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare purchè la provvigione sia pagata nell’anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso del preliminare di vendita registrato.