La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
-nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
-se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
-assunzione di alimenti;
-espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
-deambulazione;
-indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art.433 del c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
-una casa di cura o di riposo
-una cooperativa di servizi
-un’agenzia interinale.
La detrazione non spetta per:
-le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assitenza personale;
-i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art.10, comma 2, del TUIR.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Il limite deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.