Il mancato rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilita’delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi) e’passibile di produrre conseguenze penalizzanti per gli operatori coinvolti. In estrema sintesi, sono previste l’imponibilita’ del rimborso erogato in capo al dipendente e l’indeducibilita’ dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle somme rimborsate (o sostenute direttamente) dal datore di lavoro. Consideriamo il caso di un commercialista che nel corso del 2025 si avvale della consulenza di un avvocato che sostiene direttamente le spese di vitto, alloggio e trasporto tramite taxi, riaddebitandole al commercialista stesso. Posta l’irrilevanza dei costi rimborsati in capo all’avvocato tali spese, per essere deducibili in capo al commercialista, devono essere state pagate dall’avvocato mediante bancomat, carta di credito o altri strumenti tracciabili previsti dalla norma. Se all’avvocato non e’ stato possibile effettuare il pagamento delle spese domandate a rimborso con mezzi tracciabili e queste ultime siano riaddebitate forfettariamente unitamente al compenso, il costo della prestazione professionale sarebbe interamente deducibile in capo al commercialista all’atto del relativo pagamento.
In ordine al rimborso delle spese di trasferta sostenute dal dipendente (vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi) sostenute direttamente dal dipendente senza pagamento tracciato, ma in presenza, comunque, di una nota spese. Il datore di lavoro (impresa o professionista) dovrebbe comunque rimborsare tali somme, in quanto tale obbligo e’ previsto dal CCNL, fermo restando l’imponibilita’ integrale del rimborso e quindi di un “netto” in busta paga inferiore rispetto all’importo dell’onere anticipato.