Al fine di rispondere alle domande di chiarimenti che arrivano da clienti e lettori in merito a dubbi sulla corretta indicazione e sull’esatto risparmio sulle imposte dei redditi delle persone fisiche vengono proposti alcuni articoli di approfondimento, con la spiegazione, in ognuno, delle caratteristiche e le modalità di calcolo di alcune voci di costo sostenute nell’anno oggetto di dichiarazione tra deduzioni (elementi da sottrarre dal reddito imponibile ai fini Irpef) e detrazioni d’imposta (elementi da sottrarre direttamente dall’imposta) da indicare nel modello 730 e Redditi PF (nuova denominazione che sostituisce Unico PF).
Si inizia con la detrazione delle spese scolastiche e d’istruzione, i cui riferimenti normativi son quelli relativi all’art.15 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
In sintesi sono detraibili fiscalmente ai fini Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per i familiari a carico per corsi di istruzione primaria, elementari, secondaria, medie, universitaria e tutti quei corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria sostenuti sia presso istituti pubblici sia privati.
Spese per asili nido: la detrazione vale sia per asili nido pubblici che privati. L’importo detraibile è pari al 19% di 632 euro quindi 120 euro al massimo. Occorre conservare copia delle spese effettuate o tramite bonifico o tramite ricevute fiscali dell’asilo.
Spese per scuole materne, elementari e secondarie: essendo previsto l’obbligo scolastico non vi sono importi da pagare per cui eventuali versamenti devono essere qualificati come contributi volontari e non sono pertanto detraibili fiscalmente nel 730 o nel modello Redditi come spese di istruzione.
Scuola secondaria e universitaria: riguardano le spese all’istruzione secondaria di secondo grado e universitaria oltre che eventuali scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento e anche i master ma a patto che sono condotti da istituti universitari. Rientrano nella detrazione anche gli istituti privati che ovviamente sono più costosi di quelli pubblici e le spese scolastiche sostenute per la frequenza di scuole paritarie. Sono detraibili anche i contributi versati per i test di ingresso alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il decreto del MIUR (Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e Ricerca) individua quali sono i limiti di spesa soggette a detrazione, in base all’area disciplinare della facoltà e alla Regione in cui ha sede l’università.
Ecco i limiti di spesa, detraibili al 19%, sostenuti a partire dal 2016, per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e secondarie di secondo grado.
- per il 2016 su 565 euro
- per il 2017 su 717 euro
- per il 2018 su 786 euro
- per il 2019 su 800 euro
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi del 730 o del modello Redditi PF.
E’ stato introdotto anche il bonus per l’acquisto di uno strumento musicale per gli studenti iscritti a licei musicali e conservatori pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.
Studenti fuori sede: Anche le spese sostenute per i canoni di locazione e affitto delle abitazioni degli studenti fuori sede sono detraibili nella misura del 19% del reddito imponibile Irpef sempre che la scuola o università disti almeno 100 km dalla propria residenza e nei limiti di 2.633 euro.
Spese sostenute per la mensa scolastica: Ai fini della detrazione, il servizio mensa può essere reso dalla scuola, dal Comune o da altri soggetti terzi rispetto alla scuola. La spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento -sai esso la scuola, il Comune o latro fornitore del servizio- e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, in esenzione di bollo, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o dello studente.
Si evidenzia che la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento è intestato al figlio spetta una detrazione al 50% per ciascuno dei coniugi.