Continuano gli articoli di approfondimento, con la spiegazione, in ognuno, delle caratteristiche e le modalità di calcolo di alcune voci di costo sostenute nell’anno oggetto di dichiarazione tra deduzioni (elementi da sottrarre dal reddito imponibile ai fini Irpef) e detrazioni d’imposta (elementi da sottrarre direttamente dall’imposta) da indicare nel modello 730 e Redditi PF (nuova denominazione che sostituisce Unico PF). Con questo articolo mi soffermo sulla detraibilità delle polizze assicurative.
Con decorrenza dal periodo d’imposta 2014, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, risultano detraibili per un importo non superiore a euro 530(art.15, comma 1, lettera f), del TUIR.
A tal fine occorre che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1°gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del 19% i premi versati nel limite massimo di euro 530 solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto il rischio di morte o l’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualunque causa derivante.
Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di malattia e infortunio è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, che è ammessa in detrazione, dal momento che la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.
Sia per i contratti di assicurazione stipulati entro il 31 dicembre 2000 sia per quelli stipulati successivamente, l’esercizio al diritto alla detrazione è subordinato alla condizione che via coincidenza tra contraente ed assicurato, a nulla rilevando la coincidenza di tali soggetti con il beneficiario, che può essere chiunque (contraente, assicurato o altri).
Tuttavia, i premi di assicurazione, alle condizioni e nei limiti suindicati, possono essere portati indetrazione anche se sostenuti per conto di familiari a carico.
Nel caso di assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza di responsabilità civile, nè è riconosciuta la detraibilità ai fini Irpef.
In caso di controlli, il contribuente deve conservare la certificazione o la documentazione (quietanza) rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto e gli importi fiscalmente rilevanti.