Trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto l’Iva, ai fini della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della deducibilità. L’Iva a credito risultante dalle fatture d’acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che per l’impresa a condizione che i costi siano inerenti allo svolgimento dell’attività e documentati esclusivamente da fattura.
La detrazione non è ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o ricevuta fiscale, in tal caso l’imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito- come elemento aggiuntivo- l’Iva non detratta, semprechè la stessa presenti al natura di “costo inerente”. La mancata detrazione Iva sulla fattura, rimasta a carico del professionista o dell’impresa, non è deducibile dal reddito.
Per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza si ha l’indetraibilità di cui all’art.19-bis 1, comma 1, lett. h) D.P.R. 633/72.
La deducibilità del costo con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo sono deducibili nella misura del 75% e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti. Stesso discorso vale se i relativi costi sono spese di rappresentanza con l’ulteriore parametro, in aggiunta alla detrazione del 75% del costo si rispetti il limite dell’1% dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta.