In assenza di stabile organizzazione in Italia, la società non residente non riveste il ruolo di sostituto d’imposta e non è quindi tenuta ad applicare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 312 del 24 luglio 2019 con cui ha specificato come le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.
L’art.64 , comma 1, del D.P.R. 600 del 1973 definisce sostituto d’imposta il soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili. L’istituto della sostituzione d’imposta, con il quale il sostituto e’ tenuto, con l’obbligo di rivalsa, ad adempiere alla obbligazione tributaria altrui, oltre a rispondere a un’esigenza di semplificazione dei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e la pluralita’ di contribuenti, concretizza, altresi, l’interesse alla sicura riscossione dei tributi.