La sospensione dei termini degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 si applica anche agli adempimenti in materia di Iva e tra gli altri, all’invio dei corrispettivi telematici, anche se limitatamente alle seguenti ipotesi:
-nell’ipotesi in cui l’invio dei dati venga legittimamente differito a un momento successivo alla memorizzazione, ad esempio a causa dell’assenza di rete internet o per problemi di connettivita’ del registratore telematico.
-per i corrispettivi “mensili”, ossia per i soggetti che non utilizzando ancora un registratore telematico o la procedura web, effettuano l’invio dei dati entro il mese successivo a quello di riferimento, beneficiando ancora della moratoria delle sanzioni prevista fino al 30 giugno.
-per i corrispettivi dei distributori di carburante, anch’essi da inviare con cadenza periodica almeno ogni 60 giorni.