Sospensione feriale per i pagamenti delle imposte e per le richieste dell’Agenzia delle Entrate

Come ogni anno, nel mese di agosto, anche il Fisco va in vacanza. Di norma, in agosto e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, sono prorogati o sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche «non sostanziali» e per versare quanto dovuto sulla base dei cosiddetti «avvisi bonari», o per fornire chiarimenti. 

Nel primo periodo dell’ art.37, comma 11-bis, del decreto legge 223/2006 è previsto, a regime, che gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, contributi dovuti all’Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Nel secondo periodo della norma è prevista un’altra sospensione. È stabilito che i termini per la presentazione dei documenti e delle informazioni chiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate e dagli enti impositori, sono sospesi dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024. I termini riprenderanno dal 5 settembre 2024. Non sono invece sospesi i termini per le richieste effettuate nell’ambito dei cosiddetti «controlli sostanziali», cioè relativi alle attività di accesso, ispezione e verifica, così come le procedure per i rimborsi Iva.

Sospensione feriale per i pagamenti delle imposte e per le richieste dell’Agenzia delle Entrate ultima modifica: 2024-07-30T06:20:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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