La sospensione del versamento Iva prevista dall’art.18 D.L. 23/2020 e’ applicabile anche ai contribuenti trimestrali in relazione al versamento previsto per il 16 maggio 2020 (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante l’Iva del primo trimestre 2020.
L’art.18 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidita’) prevede la possibilita’ di sospendere gli obblighi di versamento dell’Iva, delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R, 600/1973 e dei contributi previdenziali ed assicurativi, per i mesi di aprile e maggio 2020, rinviando il relativo termine al 30 giugno 2020 (in un’unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni).
A differenza dell’approccio che il Governo ha tenuto con il precedente D.L. 18/2020 (che riguardava solamente l’Iva scadente nel mese di marzo), nel nuovo Decreto la possibilita’ di sospendere i versamenti che scadono nei mesi di aprile e di maggio 2020 e’ condizionata alla verifica del calo fatturato o di corrispettivi che e’ intervenuto a seguito dell’emergenza sanitaria rispetto allo scorso anno.
Piu’ in particolare, e’ necessario porre a raffronto il fatturato o i corrispettivi di ciascuno dei due mesi indicati nel 2020 con quelli del 2019, e laddove sia intervenuta una riduzione di almeno il 33% (per soggetti con un volume di ricavi (non superiore a euro 50 milioni) o di almeno il 50% (per i soggetti con un volume di ricavi e compensi superiore ad euro 50 milioni) e’ possibile fruire della sospensione (ferma restando la facolta’ di versare entro i termini ordinari).
Oggetto della sospensione sono i versamenti per i mesi di aprile e di maggio 2020 anche con riguardo all’imposta sul valore aggiunto.
La platea dei soggetti interessati alla sospensione e’ampia in quanto riguarda sia coloro i quali liquidano l’Iva con cadenza mensile e anche coloro che fruiscono della possibilita’ di liquidare l’Iva con cadenza trimestrale. Anche per questi ultimi occorre verificare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi con riferimento ai mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
Dal tenore letterale della norma del comma 1 dell’art.18 D.L. 23/2020, invece si deduce che per i contribuenti trimestrali la possibilita’ di sospendere il versamento dell’Iva del primo trimestre 2020 siano inferiori di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Non e’ quindi richiesta la verifica per entrambi i mesi, come sostenuto nella circolare 9/E/2020.