La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.19989 depositata il 27 luglio 2018, ha stabilito che il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa e’ l’inesistenza di altro immobile, nello stesso Comune, concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia gia’ proprietario di un bene ma lo stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione : si rientra in tale ipotesi ove l’immobile preposseduto sia indisponibile per la presenza di un contratto di locazione con un soggetto terzo.
Il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito dell’idonieta’: ove manchi tale elemento nell’immobile possedutodal contribuente, sussistono comunque i presupposti per l’agevolazione in questione nonostante la presenza di altro titolo di proprieta’.
Sebbene parte della giurisprudenza di legittimita’ abbia valorizzato solo tale ultimo presupposto oggettivo (prescindendo dunque dall’idonieta’ o meno del bene), la Suprema Corte ha ritenuto corretta, con questa pronuncia, la soluzione opposta, sostenuta peraltro da pronunce piu’ recenti, dando dunque rilievo al fatto che la ratio della normativa e’ quella di agevolare l’acquisto di un alloggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della propria famiglia.
L e ipotesi di impossibilita’ concreta di inutilizzo dell’immobile non possono essere limitate ai casi di problematiche strutturali e fisiche del bene, ma vanno estese anche a quelli in cui sussiste un vincolo giuridico anche se temporaneo (come appunto il contratto di locazione), il contribuente ha comunque diritto all’agevolazione prima casa.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DAL 1^AGOSTO
Domani 1^Agosto 2018 inizia la sospensione feriale dei termini, ovvero del periodo durante il quale vengono sospese – e di conseguenza allungate – le scadenze in ambito processuale sia per i processi tributari che per quelli amministrativi e civili.
A tal proposito occorre sottolineare che dal momento che la sospensione feriale oltre a riguardare le giurisdizioni ordinarie e amministrative vale anche per il processo tributario questo comporta al rinvio delle scadenze per l’impugnazione di una cartella di pagamento.
In questo periodo, quindi, i tribunali smettono temporaneamente di occuparsi di alcune cause visto che i loro termini vengono sospesi. Anche il processo tributario si ferma. Di conseguenza, la sospensione scatta anche per i ricorsi presentati contro le cartelle esattoriali, cosi’ come il preavviso di fermo.
Come e’noto per l’impugnazione o di un atto impositivo si ha tempo fino al sessantesimo giorno dalla data di notifica; tuttavia se in questo periodo e’ compreso il mese di agosto, il calcolo si ferma per 31 giorni. Questo vale nel caso in cui si decida di impugnare un atto tributario, come ad esempio un avviso di accertamento o di liquidazione ai fini Iva, ma anche per una cartella di pagamento o per un atto di recupero del credito d’imposta. Quindi i 30 giorni di agosto essendo considerati come feriali non rientrano nel conteggio dei termini dell’impugnazione e il computo ricomincerá dal 1^settembre.
Inoltre é importante ricordare che la sospensione feriale dei termini estivi e’ stata estesa anche agli avvisi bonari, agli atti di pagamento di liquidazione delle imposte a tassazione separata e ai documenti ed informazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate.