Norma già vigente
I reati di omesso versamento delle ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché’ del ravvedimento operoso. Possibilità di proroga di 6 mesi per estinguere il pagamento rateale.
Ulteriore norma del Dl Bollette
I reati di omesso versamento delle ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo uno degli istituti previsti dalla legge 197/2022
Il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione che il contribuente effettua all’AG e sino a quando il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute (o della mancata definizione o della decadenza dalla rateazione.