Solo l’abitazione principale gode del bonus casa al 50%

Il comma 55 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2025 (n.207/2024) interviene sull’articolo 16, comma 1, del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, ripartendo nel seguente modo le aliquote di detrazione per il 2025 del cosiddetto bonus casa, di cui all’art.16-bis del Tuir (Dpr 917/1986):

  • 50 per cento, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprieta’ o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale:
  • 36 per cento, per le altre abitazioni.

Pertanto, ai fini del bonus casa non assume alcun rilievo la qualificazione di “prima casa”, che e ‘invece, rilevante per le agevolazioni ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali per l’acquisto dell’immobile.  Per la detrazione sulle spese di ristrutturazione (bonus casa) in questione, infatti, assume importanza soltanto il concetto di “abitazione principale”, ai fini della corretta individuazione dell’aliquota applicabile; l’abitazione principale, per essere tale deve costituire  la dimora abituale del soggetto, e in essa dev’essere posta la residenza anagrafica. 

Per quanto riguarda la spettanza del bonus casa e per determinare l’aliquota applicabile (50 o 36 per cento) occorre verificare se al momento di sostenimento delle spese per l’intervento agevolato (ristrutturazione) che fara’ nel 2025 l’immobile costituira’ abitazione principale (con applicazione dell’aliquota del 50 per cento) oppure no (con applicazione del 36 per cento).

 

Solo l’abitazione principale gode del bonus casa al 50% ultima modifica: 2025-01-26T06:36:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo