Fino al 31 dicembre la soglia del contante sara’ ancora a 2.000 euro , limite a partire dal quale si vieta ogni transazione con banconote, rinviando al prossimo anno il passaggio definitivo della soglia a 1.000 euro.
Il ripristino della soglia di 2 mila euro per il trasferimento del contante fra soggetti diversi, fino al termine del 2022, non ha alcun impatto sul regime sanzionatorio, che prevede una pena a decorrere dal 1^gennaio 2022 da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50 mila euro. Le sanzioni colpiscono tutti i soggetti che partecipano alla violazione: quindi sia chi esegue il pagamento, sia chi lo riceve, a prescindere dalla natura di persona fisica o giuridica.
Scattano quindi sanzioni gravi per chi paga somme superiori a 2 mila euro in contanti per acquistare beni e servizi, o per chi fa prestiti anche in seno alla sua stessa impresa ovvero a un familiare o a un amico. Attenzione la regola riguarda non solo il contante ma anche i titoli al portatore, a prescindere cha la somma sia in euro.
E’importante ricordare che i trasferimenti superiori alla soglia sono comunque vietati quando effettuati con piu’ pagamenti, di ammontare inferiore, che appaiono artificiosamente frazionati. Per valori superiori al limite legale occorre ricorrere infatti a banche, Poste e moneta elettronica, garantendo cosi’ il tracciamento dell’operazione ai fini antiriciclaggio e antievasione.
Sono ammessi entro i 15 mila euro soltanto i pagamenti effettuati da cittadini stranieri non residenti in Italia a favore di operatori del settore del commercio al minuto e agenzia di viaggio e turismo, i quali abbiano comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla deroga, e a con=dizione che l’operatore abbia acquisito all’atto dell’acquisto, una fotocopia del passaporto del cliente, una sua autocertificazione di non essere residente in Italia e di non possedere la cittadinanza italiana ne’di uno dei Paesi UE o dello Spazio economico europeo.
L’operatore oltre a procedere al versamento del denaro sul conto entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, deve comunque comunicare entro il 10 aprile se contribuente mensile, ed entro il 20 aprile se contribuente trimestrale tutte le operazioni in contanti realizzate con tali acquirenti, quando sono d’importo pari o superiore a 1.000 euro.