Società fiduciaria e fiduciante

Le società fiduciarie sono regolate dalla legge 1966/1939 e la loro funzione è di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi attraverso l’intestazione fiduciaria degli stessi. L’amministrazione di tali beni avviene secondo le disposizioni convenute tra fiduciante e società fiduciaria. Con l’intestazione fiduciaria, secondo il modello cosiddetto germanistico, la società fiduciaria diventa la proprietaria apparente, meramente formale, del bene, mentre la titolarità sostanziale dello stesso resta in capo al fiduciante (Cassazione 10031/97). È il fiduciante che continua a essere l’effettivo proprietario del bene, nonostante che esso sia stato strumentalmente intestato alla società fiduciaria (Cassazione, Sezioni unite, 4943/99) la quale diventa il soggetto legittimato all’esercizio dei diritti che spettano al proprietario.

Per i dividendi, il cui regime impositivo è quindi quello del fiduciante e non della società fiduciaria. Così se il fiduciante è una persona fisica non imprenditore trovano applicazione le disposizioni che disciplinano i redditi di capitale e la società distributrice residente in Italia deve applicare, sussistendone le condizioni, la ritenuta alla fonte in base alle regole del Dpr 600/73 a seconda delle caratteristiche del fiduciante, che gli devono essere comunicate dalla società fiduciaria.

Analogamente, in caso di fattispecie realizzative (cessione, permuta, conferimento), nel caso di fiduciante persona fisica non imprenditore trovano applicazione le disposizioni che regolano i redditi diversi e per determinare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza occorre fare riferimento al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al fiduciante.

 

Società fiduciaria e fiduciante ultima modifica: 2022-03-16T06:03:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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