Lo scorso 3 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto attuativo della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio). Assume particolare rilievo’ l’individuazione della figura del titolare effettivo che dovra’ riguardare anche le societa’ di persone, comitati, parrocchie, condomini, seppure prive di personalita’ giuridica.
Con il nuovo comma 5 dell’art.20 del Dlgs.231/2017, relativo all’individuazione residuale del titolare effettivo, da parte degli intermediari, vi si legge che qualora l’applicazione dei criteri non consentono di individuare univocamente uno o piu’ titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa’ o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Con il nuovo testo normativo e’ consentito l’individuazione del titolare effettivo anche dei soggetti diversi dalle persone fisiche ma privi di personalita’ giuridica, quali le associazioni non riconosciute (le fondazioni bancarie-che tuttavia sono enti riconosciuti e quindi dotati di personalita’ giuridica, i comitati, i condomini, le parrocchie).
L’individuazione del titolare effettivo, nelle societa’ personali (societa’ semplice, sas e snc) e nelle associazioni, sulla base delle stesse logiche delle societa’ di capitali, potra’ essere individuato nei conferimenti il capitale, nonche’gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili.
In pratica, in queste societa’ saranno titolari effettivi tutti i soci che, in relazione alla quota sottoscritta e/o attraverso la partecipazione agli utili, superano il 25% del capitale o degli utili (perdte). Inoltre nelle s.a.s. non si considerera’ il fatto che si tratti di soci accomandatari o soci accomandanti.
E’ espressamente previsto che se non ci fossero soci con tali partecipazioni (ad esempio perche’ la compagine sociale e ‘costituita da 5 soci al 20% ciascuno) risulterebbero titolari effettivi, i soci amministratori con rappresentanza.
In definitiva, con le nuove regole vi saranno in merito al titolare effettivo tre specifiche situazioni:
- le imprese individuali ( a cui potrebbero essere assimilate le imprese familiari) in cui nessun titolare effettivo dovra’ essere individuato coincidendo lo stesso con il titolare dell’impresa.
- le societa’ personali, le associazioni non riconosciute, i comitati e gli altri enti non dotati di personalita’ giuridica, in cui il titolare effettivo dovra’ essere individuato nell’ambito dell’adeguata verifica ma non trasmesso al futuro registro dei titolari effettivi.
- le societa’ di capitali, gli enti riconosciuti, i trust e gli enti giuridici affini, nei quali occorre individuare il o i relativi titolari effettivi che nei prossimi mesi dovranno essere comunicati, per via telematica, all’istituendo registro dei titolari effettivi.