In forza dell’art.2303 del c.c. non puo’ farsi luogo a ripartizione si somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Con tale norma la ripartizione di somme durante la vita della societa’ di persone puo’ avvenire a due condizioni: che si tratti di utili e che sia rispettata la condizione attinente al loro effettivo conseguimento. Il diritto del singolo socio a percepire gli utili, infatti, e’ subordinato ai sensi dell’art.2262 c.c. all’approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a un bilancio.
Si tratta di una previsione imperativa che l’art.2627 c.c. sanziona penalmente, anche nel contesto delle societa’ di persone, gli amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti.
Occorre, inoltre, tenere presente che, nelle societa’ di persone, la quota di patrimonio corrispondente al conferimento a suo tempo eseguito puo’essere restituita al socio solo nei casi tassativamente previsti (ad esempio, in caso di recesso) o in sede di scioglimento dell’intero rapporto sociale, previo pagamento dei creditori sociali.
Secondo la Corte di Cassazione con ordinanza n,17489 del 4 luglio 2018 In presenza di perdite pregresse che abbiano intaccato il capitale sociale, l’utile della s.n.c. deve essere destinato a coprire il passivo determinatosi, e, solo in caso di eccedenza, puo’ essere distribuito ai soci. Pertanto nella s.n.c. la distribuzione di utili e’ vietata finche’ il capitale sociale non e’ reintegrato.