I contribuenti tutti, senza distinzioni tra titolari di partita IVA e privati cittadini, quest’anno possono godere della proroga, al 10 dicembre 2020, del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.
La proroga prevista dal decreto Restori-quater riguarda sia le persone fisiche che le società, con la precisazione che, per le società di capitali e gli enti equiparati (soggetti IRES), interessa solo i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Infatti, per i soggetti IRES, il termine di presentazione delle dichiarazioni è “mobile” essendo fissato entro 11 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, avendo il Legislatore prorogato solo il termine che scade il 30 novembre 2020 (appunto 11 mesi per chi ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre), è evidente che solo i “solari” possono beneficiare del maggior termine del 10 dicembre.
Al netto delle considerazioni se 10 giorni in più siano o meno sufficienti a garantire a tutti di adempiere nei termini (non dimentichiamo che la proroga è stata concessa in virtù della difficile situazione che si sta attraversando a causa dell’epidemia da Covid-19), può essere interessante individuare le ripercussioni che, tale proroga, può avere sulle scadenze e adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi.
Un’altra conseguenza da tenere in debita considerazione riguarda lo slittamento, in avanti, dei termini per effettuare il ravvedimento operoso delle dichiarazioni.
Infatti, i termini per effettuare il ravvedimento sono strettamente connessi a quello di presentazione della dichiarazione.
Uno fra tutti, è il termine per presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza per non incorrere nella violazione (non sanabile con il ravvedimento) di dichiarazione omessa. Termine che, con la nuova scadenza, cade il 10 marzo 2021.
In questo caso, infatti, ricorrendo alla presentazione entro tale data, si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997), prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta.
Chiaramente, se oltre alla tardività c’è stato anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, si applica anche la sanzione per omesso versamento.
Ai fini del ravvedimento:
– la sanzione fissa per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10 (quindi, si versano 25 euro);
– il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Inoltre, sempre entro 90 giorni (e quindi entro il 10 marzo 2021), per chi ha regolarmente presentato la dichiarazione ma ha commesso errori, è possibile sfruttare l’ipotesi di dichiarazione integrativa presentando una nuova dichiarazione (corretta) e applicando le riduzioni per ravvedimento operoso.
Slittamento dei termini delle dichiarazioni ultima modifica: 2020-12-08T07:00:57+01:00 da