Sindaci revisori e regole antiriciclaggio

I sindaci con funzione di revisione legale di societa’ dovranno volgere individualmente l’adeguata verifica. Questa dovra’ essere effettuata al primo contatto utile con la societa’. 

Viene chiarito che nelle societa’ ordinarie di tipo industriale o commerciale (cioe’ non destinatarie della normativa antiriciclaggio come, ad esempio, banche, SIM, SGR, Sicav, , fiduciarie, confidi, ecc.) dotate di organo di controllo collegiale con funzione di revisione legale, gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti individualmente da ciascun sindaco.

Ovviamente, nel caso di nomina del revisore esterno o di sindaco unico con funzione di revisione legale, gli obblighi di adeguata verifica dovranno essere assolti da questi ultimi.

Viene inoltre evidenziato che il revisore che si avvalga, nella prestazione professionale, della collaborazione di terzi, resta comunque responsabile degli adempimenti antiriciclaggio 

In merito gli enti non profit (o del futuro Terzo settore) si ritiene che gli organi di controllo interno, delegati anche ai controlli contabili, e i sindaci delle imprese sociali, sono tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente. 

Tali obblighi , coerentemente alla disciplina generale sono invece in capo al revisore esterno negli enti maggiori che dovranno assoggettarsi a revisione legale.

Infine, all’adeguata verifica sono tenuti anche i revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli enti locali e salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio “non basso”da parte del soggetto obbligato, l’adeguata verifica potra’ essere svolta con modalita’ semplificata. 

 

 

Sindaci revisori e regole antiriciclaggio ultima modifica: 2019-08-20T06:05:02+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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