Ogni fattura deve indicare necessariamente le parti dell’operazione: cedente e cessionario, prestatore del servizio e committente.
Ma l’emissione della fattura, e conseguentemente l’immissione nel sistema di interscambio puo’ avvenire da parte del cliente o di un terzo iincaricato (cosiddetto self billing).
Il primo caso, previsto da tempo dalla direttiva e dalla nostra legge Iva, si sta diffondendo per gli agenti monomandatari e per i padroncini che eseguono un gran numero di piccoli trasporti per le imprese di consegna.
Altro esempio e’nel caso in cui la cooperativa agricola sia cliente. Il fornitore dovra’ essere informato dalla cooperativa dell’avvenuta emissione della fattura in modo tradizionale (carta, file Pdf o trasmissione di una copia del file Xml0, avvisando il socio cedente che potra’ comunque consultare i documenti che lo riguardano nella propria area riservarta del portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Oltre ai sopra riportati casi in cui l’incarico di formare la propria fattura viene attribuito ad un altro soggetto, esistono situazioni normative in cui questo trasferimento di compiti al cliente e’previsto per legge:
- produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, legge Iva), con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7 mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
- enti sportivi e non profit che hanno optato per il regime forfettario della legge 398/91 e hanno conseguito nel 2018 proventi commerciali per piu’di 65 mila euro.
- agenzie di viaggio per i compensi spettanti alle agenzie intermediarie