Il prossimo 1° dicembre scade il termine per il versamento – da parte dei contribuenti interessati – della seconda (o unica rata) diacconto delle imposte relative al periodo d’imposta 2014. Il calcolo degli importi dovuti può essere effettuato utilizzando, come riferimento, l’imposta dell’anno 2013 (c.d. metodo storico) o, in alternativa, la minore imposta stimata per il 2014, qualora il contribuente preveda che questa sia inferiore a quella dell’anno precedente (c.d. metodo previsionale). In quest’ultimo caso, il contribuente è tenuto a stimare l’imposta attesa per il 2014, considerando le modifiche fiscali intervenute e applicabili già dall’anno in corso; resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni nel caso in cui, a posteriori, i versamenti effettuati risultino insufficienti.
Secondo acconto IRPEF e cedolare secca : scadenza al 1^ dicembre
Il 1° dicembre 2014 rappresenta anche il termine ultimo per il versamento del secondo acconto 2014 della cedolare secca: la scadenza ordinaria del 30 novembre, infatti, cadendo di domenica è prorogata automaticamente al giorno successivo. Il contribuente deve versare il60% dell’acconto complessivo o, in alcune ipotesi, anche l’intero acconto, in una unica soluzione.
L’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 (Federalismo municipale) ha istituito una nuova forma di tassazione sui redditi provenienti dai contratti di locazione, meglio conosciuta come la “cedolare secca sugli affitti”, che permette al proprietario dell’abitazione locata di scegliere, in alternativa alla tassazione progressiva IRPEF, l’applicazione di un tributo ad aliquota fissa.
Il decreto inquadra la cedolare secca (o tassa piatta) come imposta opzionale: in sostanza si tratta di una scelta del contribuente in quanto non è obbligatoria, ma rappresenta un regime alternativo a quello ordinario; il contribuente che vi intende aderire ha l’obbligo di manifestare tale scelta in modo che l’Amministrazione finanziaria ne sia al corrente (mod. 69 cartaceo o, dal 1° aprile 2014, modello RLI).
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Il contribuente ha l’onere di comunicare all’inquilino, prima dell’inizio del rapporto e mediante lettera raccomandata, la sua volontà di aderire al regime di imposizione sostitutiva, nonché la correlata rinuncia al diritto di aggiornamento annuale del canone. Tale rinuncia può essere esclusa nell’ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva, nell’anno, inferiore a 30 giorni, per i quali vige l’obbligo della registrazione in termine fisso (contratti di breve durata).
L’imposta sostitutiva presenta il vantaggio che i soggetti interessati non devono corrispondere:
– l’imposta di registro sui canoni di locazione di fabbricati abitativi;
– l’imposta di bollo.
Il calcolo dell’imposta della cedolare secca ha subito recentemente alcune importanti modifiche alle aliquote.
La cedolare secca si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota del 21% o del 19% (aliquota scesa al 15 e poi al 10%), a seconda delle caratteristiche del contratto. Per ulteriori chiarimenti in merito alla stipula del contratto e alla determinazione dell’imposta sostitutiva è possibile rivolgersi allo studio.
Secondo acconto IRPEF e cedolare secca : scadenza al 1^ dicembre ultima modifica: 2014-11-26T18:24:10+01:00 da