Seconda rata d’acconto per i contribuenti minimi

Come per i contribuenti soggetti all’Irpef, anche i minimi devono considerare l’aumento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dal 99% al 100%: anche per l’imposta agevolata del 5% si applicano le stesse regole di quella personale. I contribuenti minimi, invece, non devono effettuare il ricalcolo dell’acconto per la riduzione, dal 2013, della deduzione dal 40% al 20% delle spese e degli ammortamenti sulle auto aziendali o professionali e per gli altri beni utilizzati in maniera promiscua, cioè per motivi aziendali e personali, come i telefoni fissi o mobili : questa stretta riguarda solo i soggetti Ires ed Irpef e non i minimi, i quali continuano a dedurre il 50%.

Seconda rata d’acconto per i contribuenti minimi ultima modifica: 2013-11-06T15:48:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo