Lo strumento del leasing è stato esteso anche ai privati che incontrano difficoltà nell’ottenere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Si tratta del contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale (legge di Stabilità 2016, articolo 1, commi 76-84) attraverso cui la banca-o l’intermediario finanziario iscritto all’albo- si obbliga ad acquistare (o a far costruire) l’immobile su scelta e e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, il quale versa un corrispettivo periodico per tutta la durata del contratto e che tenga conto del prezzo di acquisto (o di costruzione).
Come nel tradizionale contratto di leasing, la casa viene concessa in locazione per il periodo di durata del contratto stesso, con l’utilizzatore che -alla scadenza- può scegliere se restituire il bene oppure diventarne l’effettivo proprietario, versando l’intera differenza ancora dovuta a saldo del costo dell’immobile, più gli interessi pattuiti con il finanziatore. Nel caso in cui l’utilizzatore smetta di versare i canoni nei termini previsti, il contratto si risolve e il concedente (banca o intermediario finanziario) ha diritto a veder restituito il bene per poterlo vendere o concederlo in leasing a un altro soggetto. Deve ritenersi valida la clausola che legittima il concedente a richiedere la risoluzione anche nel caso di mancato versamento di un solo canone, indipendentemente dal suo valore.
L’utilizzatore può, in sostanza, correre il rischio di veder venduta la casa solo perchè è incorso in una trasgressione di minima rilevanza, quale appunto può essere il non aver pagato una sola mensilità di locazione finanziaria.
In seguito alla risoluzione del contratto, l’utilizzatore deve naturalmente rilasciare l’immobile nella piena disponibilità del concedente. In assenza di rilascio spontaneo, trova applicazione il procedimento di convalida di sfratto di cui agli articoli 657 e seguenti del Codice di procedura civile.
Il protrarsi della sua permanenza nell’immobile, anche dopo la risoluzione del contratto, fa assumere all’inquilino la qualifica di occupante senza titolo. Come tale, è soggetto a riconoscere al concedente un’indennità per questa occupazione, oltre all’eventuale maggior danno da lui subito per non aver potuto disporre dell’immobile.