Lo scontrino elettronico e’ l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri previsto per i titolari di partita Iva che esercitano attivita’ di commercio al minuto.
E’ questa la risposta a chi si chiede cos’e’ lo scontrino telematico che, secondo le novita’ introdotte dal decreto fiscale collegato al Bilancio 2019, sara’ introdotto in via graduale dal 2019 e a pieno regime dal 2020.
Lo scontrino elettronico permettera’ di contrastare i fenomeni di evasione fiscale e si affianchera’ all’obbligo di fatturazione elettronica previsto in avvio dal 1^gennaio 2019 per tutti i titolari di partita Iva.
Per poter memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, gli esercenti dovranno dotarsi di appositi registratori telematici e una delle possibili novita’ consiste nell’introduzione di un’agevolazione per l’adeguamento tecnologico.
Lo scontrino elettronico sara’la misura anti-evasione parallela alla fatturazione elettronica.
In sostanza i soggetti che emettono scontrino o ricevute fiscali per certificare le proprie operazioni, saranno obbligati a memorizzare e trasmettere giornalmente ed in modalita’ telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.
Per adempiere al nuovo obbligo sara’ necessario dotarsi di nuovi registratori telematici, che rispettino le regole e le specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Sara’possibile inviare i dati all’Agenzia delle Entrate anche senza registratore telematico, utilizzando o i servizi che saranno messi a disposizione sull’applicazione Fatture e Corrispettivi da parte dell’Agenzia delle Entrate o quelli messi a disposizione dalle software house private.
Ad essere tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno tutti i soggetti di cui all’art. 22 del DPR. iVA 633/72, ovvero commercianti al minuto ed assimilati.
Il decreto MEF pubblicato il 16 maggio 2019 stabilisce inoltre quelli che sono i soggetti esonerati dal nuovo obbligo.
Restano fuori dallo scontrino elettronico obbligatorio tabaccai, tassisti, giornalai e attivita’ marginali.
Infine e’stato introdotto un bonus del 50% per l’acquisto di registratori di cassa necessari per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito d’imposta potra’ essere richiesto per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 e sara’ riconosciuto fino a un massimo di 250 euro per l’acquisto di registratori di cassa di nuova generazione e fino ad un massimo di 50 euro per l’adattamento. Il bonus del 50% sara’ riconosciuto esclusivamente per i pagamenti effettuati in modalita’ tracciabile.
Il beneficio e’ utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (da presentarsi esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui e’ registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dell’apparecchio. Ai fini del riconoscimento e’necessario che la spesa sia stata pagata in maniera tracciabile.
Il credito va poi riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui l’onere e’ stato sostenuto e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Nell’ipotesi in cui il titolare dell’azienda sostiene la spesa per l’acquisto o adattamento del registratore e poi cede in affitto il ramo d’azienda comprensivo, tra i beni, anche del predetto apparecchio, occorre verificare se a fronte della spesa sostenuta dal concedente e del relativo credito d’imposta spetta o decada dal credito d’imposta. Ad oggi non esiste alcun chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate ma tenendo conto di una precedente precisazione relativa pero’ al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno che riguardava sempre la cessione in affitto d’azienda a una terza societa’ indipendente, si puo’ ritenere per analogia che il beneficio resterebbe comunque in capo al concedente.
Viceversa se fosse stato l’affittuario a sostenere l’acquisto o adattamento del registratore, dopo la cessione del ramo d’azienda, in questo caso non vi e’ dubbio che il credito spetterebbe a quest’ultimo in quanto sostenitore della spesa.
Buongiorno avvocato, le sottopongo una situazione differente da quella esplicata sopra. Ho ceduto in affitto d’azienda la mia attività di bar caffetteria ancora l’anno scorso,
Il registratore di cassa era inserito regolarmente nel registro dei cespiti, attualmente la conduttrice sostiene sia io a dover cambiare il registratore di cassa sostituendolo con l’ultimo come da legge.
E non lo debba cambiare lei.
Consapevole del fatto che la conduttrice deve mantenere l’azienda funzionante, negli impianti e nelle funzioni non credo io debba cambiare il registratore ma tocchi a lei, come vede la questione? La ringrazio
Bungiorno Sig.Benfi,
come da colloquio telefonico intercorso nel corso della settimana, le confermo che se la spesa per l’acquisto o l’adattamento del registratore e’ avvenuto a seguito di cessione in affitto d’aziemda, l’onere e’a carico dell’affittuario e di conseguenza il credito spetta a quest’ultimo in qualità di sostenitore della spesa. Se invece anziche’ acquistare un nuovo registratore telematico si ha intenzione di utilizzare l’attuale registratore fiscale la spesa sostenuta per l’adattamento,, che avviene tramite un apposito software sara’a carico del concedente in quanto tale registratore risultava nell’elenco dei beni trasferiti per effetto dell’affitto d’azienda e sará lo stesso concedente ad usufruire del relativo credito d’imposta.
Cordiali saluti
Gaetano Pappalardo