Scontrino elettronico generalizzato

La generalita’ dei soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto e’ tenuta a memorizzare elettronicamente e a trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri, rilasciando, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, il nuovo documento commerciale (fatto salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente). A partire da 1^ gennaio 2020 l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico interessa tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR. 633/72.

Tra i soggetti minori, (rientrano coloro i quali hanno realizzato un volume d’affari complessivo inferiore a 400.000 euro)  e che nel primo semestre di applicazione del nuovo regime, non si sono ancora dotati dei registratori telematici  e’prevista una moratoria delle sanzioni, nonche’ modalita’ e termini semplificati d’invio dei dati  l’obbligo d’invio dei corrispettivi anziche’ entro 12 giorni, entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ad esempio, per i corrispettivi di gennaio 2020 la trasmissione puo’ avvenire entro il 29 febbraio, posticipato al 2 marzo 2020). Possono assolvere l’obbligo di memorizzazione con le modalita’ tradizionali (utilizzando i registratori di cassa o le ricevute fiscali ed effettuando le annotazioni sul registro dei corrispettivi).

 

 

Scontrino elettronico generalizzato ultima modifica: 2020-01-05T06:30:01+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo