Se un soggetto che ha regolarmente applicato nella propria parcella la ritenuta d’acconto non riceva alcuna certificazione attestante il corretto versamento della stessa da parte del sostituto d’imposta, può comunque scomputare la ritenuta subita. E’ quanto è emerso da una risposta dell’Agenzia delle Entrate nel corso del questio time del 10/03/2016. Le Entrate ricordano che sulla stessa materia si era già espressa con la risoluzione n.68/E/2009 e ribadisce che esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare che l’importo incassato dal sostituito d’imposta è al netto della ritenuta, nonchè una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale lo stesso contribuente attesti che la documentazione si riferisce a tale fattura, che deve essere stata anche regolarmente contabilizzata, la ritenuta è scomputabile anche senza il ricevimento della certificazione.
Scomputo della ritenuta anche senza certificazione
Scomputo della ritenuta anche senza certificazione ultima modifica: 2016-03-15T06:15:32+01:00 da