Scomputo della ritenuta d’acconto anche senza certificazione

In tema di quantificazione dell’Irpef dovuta per il periodo d’imposta, l’art.22, comma 1, lettera c) del Tuir, stabilisce che dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Nell’ambito delle attivita’ di controllo formale delle dichiarazioni,  l’art.36-ter, comma 2 lettera a) del D.P.R. n.600/73, autorizza l’Amministrazione finanziaria ad escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’ imposta o delle certificazioni richieste ai contribuenti.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.68/E/2009, la locuzione certificazioni richieste ai contribuenti di cui al citato art.36-ter , nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non si riferisce soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta ma anche da altre tipologie di documenti.

Pertanto, ai fini della legittimità della detrazione delle ritenute subite, il contribuente, laddove non abbia ricevuto la certificazione da parte del sostituto d’imposta può documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta del compenso percepito, tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito.

In altri termini, la certificazione rilasciata dal sostituto non ha valore sostanziale e l’omessa esibizione da parte del lavoratore, per cause imputabili alla mancata consegna, non determina la negazione del riconoscimento di ritenute comunque subite.

Infine non può essere attribuito al mod.770, presentato dal sostituto d’imposta, il valore di indizio, di per sè stesso, idoneo a provare il rilascio delle certificazioni uniche ai sostituiti, in quanto tale modello non contiene alcuna indicazione in merito alla consegna delle certificazioni ai sostituiti.

 

 

Scomputo della ritenuta d’acconto anche senza certificazione ultima modifica: 2017-07-21T19:46:44+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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