Mentre la perdita della continuita’ aziendale da parte di una societa’ puo’ essere una causa, dibattuta tra dottrina e giurisprudenza di crisi aziendale con conseguente scioglimento anticipato di una societa’ commerciale, la sopraggiunta impossibilita’ da part della societa’ di conseguire l’oggetto sociale (si tratta quindi della causa di scioglimento rubricata al n.2 dell’art.2484 del cod.civ.) rappresenta la situazione di crisi d’impresa e finanziaria piu’ grave in cui una societa’ possa trovarsi e di cui sono concordi dottrina e giurisprudenza.
L’impossibilita’sopravvenuta di conseguimento dell’oggetto sociale deve essere preliminarmente soggetta alla consultazione dei soci e, solo nel caso in cui non emergessero elementi tali da rimuovere le condizioni che hanno determinato la perdita della continuita’ aziendale (ad esempio: la capitalizzazione della societa, l’immissione di nuove risorse finanziarie ecc.), gli amministratori sarebbero tenuti a provvedere alla iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento anticipato della societa’.
E’ quindi possibile concludere, come propende anche Assonime, con l’escludere che una crisi irreversibile- che pure puo’ ben essere indicatore di incertezze significative riguardante la continuita’ aziendale- possa rappresentare una causa di scioglimento anticipato della societa, anzi, in tale situazione, e’ necessario valutare piani e strategie approntate dagli amministratori, senza percio’ costituire un’immediata causa di scioglimento della societa’ per gli effetti di cui agli artt.2484 e ss. del codice civile.
Naturalmente diversa conclusione dovra’ essere raggiunta riguardo al caso in cui la perdita della continuita’ aziendale derivi dalla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, una volta esperite in modo infruttuoso le procedure prescritte dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile.
Al di fuori di questo caso, la mancanza di continuita’ aziendale diviene percio’ causa di scioglimento anticipato della societá quando e’impossibile l’attuazione dell’oggetto sociale a causa del deterioramento finanziario della stessa non rimuovibile attraverso i rimedi consentiti. In questa situazione di crisi assoluta non sussistono piani e azioni ragionevoli ed appropriati per il superamento della crisi.