In fase di ultimazione dei bilanci dell’esercizio chiuso al 31.12.2014, gli operatori sono alle prese con problemi di natura operativa relativa al rendiconto finanziario.
A tale riguardo, il nuovo “set” di documenti contabili dell’OIC (in particolare il numero 10), prevede le seguenti prescrizioni:
- (paragrafo 8): l’articolo 2423, comma 2, codice civile prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio;
- (paragrafo 9): il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.
Siamo allora qui ad interrogarci sul fatto che la “raccomandazione” inserita nel documento OIC possa concretizzarsi:
- in una libera scelta dell’organo amministrativo;
- in una sorta di raccomandazione di fatto vincolante, non ottemperando alla quale il documento annuale risulti privo dei caratteri imposti dal codice civile.
Appare difficile giungere ad una conclusione tranciante, ma ci pare possibile svolgere qualche considerazione di natura sistemica.
Innanzitutto, appare innegabile il positivo apporto che il rendiconto finanziario è in grado di fornire per un migliore inquadramento della posizione finanziaria della società.
Potremmo allora sostenere che, nel caso di una società sana, l’assenza dell’informazione potrebbe non risultare compromettente per i lettori del bilancio, nel senso che non sono prevedibili conseguenze negative nell’immediato.
Ed ancora, siamo certi che l’assenza dell’informazione non possa essere (forse anche strumentalmente) utilizzata da qualcuno per fondare le proprie lagnanze in caso di successiva situazione di stallo dell’attività (della serie: se avessi avuto contezza della tua posizione finanziaria, non ti avrei concesso credito)?
Insomma, a noi pare emergere una situazione di assoluta delicatezza attorno alla riflessione che stiamo svolgendo, soprattutto in tema di possibile responsabilità dell’organo amministrativo; delicatezza che “sale” sino a divenire vera e propria “pericolosità” in tutte le situazioni di già conclamato cattivo andamento dell’attività, in assenza di concrete possibilità di ripresa a breve termine.
Insomma, a prescindere dal valore che si intenda assegnare alla “raccomandazione” fornita dall’OIC, non possiamo trascurare la necessità di raccomandare estrema cautela nell’omissione del documento, specialmente nelle situazioni di crisi aziendale. Tirando le conclusioni in merito all’opportunità d’inserire o meno il rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio di bilancio possiamo considerare le seguenti ipotesi:
- in presenza di organo di controllo, risulta opportuno in confronto con lo stesso per la decisione in merito al rendiconto finanziario;
- in assenza di organo di controllo:
- in ipotesi di buona salute aziendale, si potrà trascurare la predisposizione del rendiconto, sostenendo che la omissione non ha pregiudicato le ragioni dei terzi;
- in ipotesi di stato di salute “claudicante”, si dovrà fare lo sforzo di predisporre il rendiconto finanziario, cogliendo l’occasione per sfruttare la funzione del medesimo per programmare un risanamento della società.