Scelta del regime forfettario, requisiti e condizioni

Il regime forfettario istituito dalla legge 190/2014 rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e professione individuale che siano in possesso di determinati requisiti.

I contribuenti che cominciano una nuova attività devono darne comunicazione nell’apposita dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Il regime non ha nè limiti di durata, nè limiti connessi all’età anagrafica del contribuente che intende usufruirne. Questo lo differenzia dal regime dei contribuenti minimi che trova applicazione per massimo cinque anni o fino al compimento del 35°anno d’età. L’unico limite all’applicazione del forfait sono i seguenti requisiti che devono essere sempre presenti:

aver conseguito ricavi e compensi non superiore ai limiti indicati nella tabella allegata alla legge 190/2014 a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (esempio per le attività professionali il tetto è di 30 mila euro.

aver sostenuto spese per lavoro dipendente ed accessorio non superiore a 5 mila euro lordi

aver sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, per l’acquisto di beni mobili strumentali   non   superiore a 20 mila euro alla data di chiusura dell’esercizio.   

Di contro, l’accesso al forfait non è permesso a chi esercita attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipa a società di persone o associazioni professionali, ovvero a S.r.l. in regime di trasparenza e ha percepito nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti l’importo di 30 mila euro. Tale limite non vale nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.

Il reddito imponibile da assoggettare al regime forfettario è determinato applicando all’ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO relativo all’attività esercitata.

Non si ha quindi a differenza di quanto avviene nel regime ordinario e in quello dei contribuenti minimi di cui al Dl 98/2011, una deduzione analitica dei costi sostenuti ed inerenti all’attività esercitata.

Una volta determinato il reddito, a questo viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale dell’Irap pari al 15%.

Chi inizia una nuova attività oppure nel triennio precedente non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, ha diritto ad un’aliquota ancora più ridotta: per i primi cinque anni di applicazione, infatti, la tassazione sarà del 5%.

Va ricordato che in questa situazione ulteriormente agevolata, l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo oppure dipendente.

Per coloro che svolgono attività professionali e sono iscritti in appositi albi, non son previste agevolazioni. Di conseguenza in fattura andrà indicata la rivalsa del contributo integrativo del 4%.

La legge 190/2044 prevede un’agevolazione contributiva per coloro che sono iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS. Tale vantaggio si traduce in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente ma occorre presentare apposita comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Gli adempimenti semplificati fiscali consistono nel non addebitare l’Iva nelle fatture attive e non detrarre quella indicata nelle fatture passive. Allo stesso modo non subiscono la ritenuta d’acconto sulle fatture emesse e non operano la ritenuta d’acconto alla fonte su quelle ricevute (occorre indicare in dichiarazione dei redditi i codici fiscali dei soggetti a cui sono stati corrisposti gli emolumenti). Inoltre i contribuenti forfettari sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’Iva, dalla presentazione della dichiarazione annuale e dallo spesometro e non applicano gli studi di settore. Non occorre tenere i registri Iva ma di contro occorre compilare al dichiarazione dei redditi utilizzando dei quadri appositamente predisposti.

Lo studio è a disposizione per coloro i quali hanno intenzione, all’apertura della propria attività o anche successivamente, ad avvalersi di tale regime contabile fornendo una consulenza dettagliata al riguardo. E’ inoltre a disposizione per fornire consulenze per la scelta degli altri regimi contabili nel caso in cui non si hanno i requisiti necessari per la scelta del regime forfettario.

Scelta del regime forfettario, requisiti e condizioni ultima modifica: 2018-03-27T06:06:03+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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