L’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22%, data anche la sua larga applicazione, ha molteplici ripercussioni non solo sui consumatori finali ma anche sui soggetti Iva che dal 1°ottobre 2013, devono prestare attenzione al calcolo dell’imposta all’atto della fatturazione o emissione degli scontrini/ricevute fiscali, ma anche nell’effettuazione di alcuni calcoli specifici, quali la valutazione dei corrispettivi o il calcolo dell’imposta nel regime del margine o il semplice scorporo nelle operazioni Iva compresa. Dal 1°ottobre le fatture emesse con aliquota Iva ordinaria( si pensi a quelle dei professionisti o degli artigiani o prestatori di servizi in genere) devono riportare la nuova aliquota del 22%. Per le prestazioni di servizio scambiate all’interno del territorio italiano, cioè con controparti nazionali, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo, è irrilevante sia la data della conclusione del contratto, sia la data di ultimazione della prestazione. Le cessioni di beni invece si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Ovviamente, se prima della consegna viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato e pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Per alcune categorie di soggetti Iva che effettuano la vendita di beni soggetti a diverse aliquote d’imposta è prevista la possibilità di avvalersi del cd. metodo della ventilazione dei corrispettivi. Tale metodo disciplinato dal D.M. 24 febbraio 1973, prevede che la registrazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi sia effettuata globalmente senza distinzione per aliquota d’imposta applicabile, con successiva ripartizione,in proporzione degli acquisti effettuati nell’anno. Sono interessati alla ventilazione i soggetti che commercializzano, al dettaglio, i seguenti prodotti:-prodotti alimentari o dietetici; prodotti tessili o di vestiario, comprese le calzature; prodotti per l’igiene personale o farmaceutici. L’agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso poco prima che scattasse l’aumento, ha precisato che in ogni caso, gli eventuali errori nelle fatture e negli scontrini potranno essere corretti senza sanzioni. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, con l’aggiunta degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazioni delle sanzioni entro i seguenti termini: entro il 27 dicembre 2013: per ottobre e novembre, in caso di liquidazione mensile; entro il 17 marzo 2014: per dicembre, in caso di liquidazione mensile, e per il quarto trimestre 2013 in caso di liquidazione periodica trimestrale.
Scatta l’aumento dell’Iva
Scatta l’aumento dell’Iva ultima modifica: 2013-10-01T17:03:58+02:00 da