Con provvedimento pubblicato il 6 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’intenzione di inviare una serie di comunicazioni (cosiddette lettere di compliance) all’indirizzo di quei contribuenti italiani le cui dichiarazioni fiscali dell’anno 2017 presentano delle anomalie rispetto ai dati ottenuti dallo scambio automatico delle informazioni con riferimento alle attivita’ finanziarie detenute all’estero. Il 2017 e’il primo anno di applicazione dello scambio automatico d’informazioni tra Svizzera e Italia: considerando la natura, lo scopo e la modalita’ d’allestimento delle citate lettere di compliance, e’ lecito attendersi l’invio di un numero rilevante di comunicazioni (notizie di stampa parlano di circa 650.000 lettere, la cui trasmissione potrebbe essere posticipata al 2021 a causa della crisi pandemica).
Le lettere di compliance rappresentano un invito, rivolto ai contribuenti che le ricevono e prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potra’ regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, bastera’ comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.
Si sottolinea che le comunicazioni inviate non sono atti autonomamente impugnabili perche’ non rientrano tra gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Le casistiche di anomalia che potrebbero presentarsi sono:
-attivita’ finanziarie detenute all’estero nel 2017 e mancata compilazione del quadro RW;
-eventuali redditi percepiti nel 2017 (a titolo di interessi, dividendi e altri proventi) derivanti dalle medesime attivita’ detenute all’estero.
Nel caso di omissione di redditi ed attivita’ finanziarie sara’ possibile correggere gli errori od omissioni eventualmente riscontrati mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta).
Lo Studio e’ a disposizione per fornire consulenza e per la determinazione delle imposte da pagare con ravvedimento operoso e conseguente elaborazione della dichiarazione integrativa.
E opportuno a questo punto fornire una informativa in merito all’obbligo di compilazione del quadro RW.
A partire dal 2013, la compilazione del quadro RW consente di assolvere a un duplice obbligo il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’imposta Ivafe (o Ivie per gli immobili).
Si ricorda che l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, normalmente pari al 2 per mille, per i conti correnti ed i depositi è dovuta in misura fissa per un importo pari a euro 34,20 proporzionata ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l’importo di € 5.000, ne deriva che:
- per i conti correnti ed i depositi con giacenza media 2017 non superiore a 5.000, non è necessario compilare il quadro RW.
- per i conti correnti ed i depositi con giacenza media superiore a 5.000 euro è necessario compilare il quadro RW per l’assolvimento dell’imposta Ivafe nella misura fissa di euro 34,20.
Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale sono esonerati i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Inoltre occorre sottolineare che l’esonero in argomento non riguarda la liquidazione di IVIE e IVAFE, infatti, anche i soggetti frontalieri sono tenuti ad assolvere queste imposte pertanto, può accadere che un lavoratore frontaliere debba compilare il quadro RW non per ottemperare alla disciplina del monitoraggio fiscale, ma per liquidare 34,20 euro di IVAFE sul proprio conto corrente situato nel Paese in cui lavora.
La norma individua quattro requisiti di fondo per definire i frontalieri:
-la residenza fiscale italiana del lavoratore;
-il fatto che il lavoro sia prestato nello Stato estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto ( e non si sostanzi, quindi, in mere attività occasionali prestate oltreconfine)
-il fatto che il lavoro sia prestato in zona di frontiera, o in Stati limitrofi (Francia, Austria, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città del Vaticano e Principato di Monaco).
-il regime dei frontalieri deve essere riservato ai soggetti che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione lavorativa.
In presenza dei requisiti sopracitati, scatta quindi la qualifica di frontaliere ed il conseguente esonero dal monitoraggio fiscale che, per coloro che liquidano IVIE e IVAFE, mette comunque al riparo dalle sanzioni previste per le violazioni riferite al quadro RW.
Riguardo al caso di un soggetto residente in Italia che si reca a lavoro in Svizzera, si osserva che, nel contesto dell’accordo bilaterale Italia-Svizzera del 3 Ottobre 1974, (che verra’ modificato a partire dal 1^gennaio 2023, a seguito del nuovo accordo firmato il 23/12/2020, vedi articolo al riguardo pubblicato il 24/12) viene previsto che il reddito di lavoro dipendente dei frontalieri risulti tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta se il lavoratore italiano risiede nella fascia di 20 Km che separa il Comune di residenza italiano dai Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Se, invece, il frontaliere risiede in un Comune italiano che dista oltre 20 km dal confine (frontaliere fuori fascia) si applicano le regole ordinarie che prevedono la tassazione concorrente in entrambi gli Stati e la franchigia di 7.500 euro.
In merito, occorre considerare che la residenza in un Comune che dista oltre 20 km dal confine svizzero non provoca la perdita dello status di frontaliere, perchè detto requisito riguarda solo la possibilità di applicare la tassazione esclusiva dello Stato fonte del reddito.